Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione in punto di mancata risposta alla censure indicate nei motivi nuovi, ritualmente depositati a mezzo pec, con i quali si eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME COGNOMEche aveva riferito de relato quelle del coimputato NOME), sulla scorta della quali il Giudice di primo grado aveva fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputata, unitamente a quelle dello stesso coimputato (sottopostosi ad esame);
letta la memoria depositata dalla difesa in data 25 ottobre 2023; ritenuto che il motivo è inammissibile sotto più profili;
Rilevato, sotto un primo profilo, che, a fronte di una motivazione del Giudice di appello esaustiva in ordine a tutte le doglianze contente nell’atto di appello, con i motivi nuovi la difesa ha introdotto un tema (quello dell’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME) che non aveva costituito oggetto di alcuna doglianza e ricordato, sul punto, che i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., sicché essi incontrano il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ritenuto che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (tra molte, Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783) e che «Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motiv manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento
delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez. 2 , n. 31278 del 15/05/2019, Cardia, Rv. 276982);
rilevato, sotto altro, concorrente e assorbente, profilo, che le dichiarazioni di cui si lamenta l’inutilizzabilità sono quelle rese dal teste COGNOME, che ha riferito de relato quanto appreso direttamente dall’imputato (che ha reso l’esame) la cui chiamata in reità nei riguardi della ricorrente ha, dunque, riscontrato, non ponendosi in questo caso alcuna questione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste ai sensi dell’art. 195 cod. Proc pen., posto che la testimonianza indiretta che faccia riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad un imputato è utilizzabile al di fuori della regola che impone, a richiesta di parte, la deposizione del soggetto di riferimento e che è principio pacifico in sede di legittimità quello per cui «La disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall’art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso» (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, COGNOME‘COGNOME, Rv. 271165);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente