Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27634 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27634 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 763
PU – 07/05/2025
R.G.N. 1848/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME COGNOME nato a Catania il 09/04/1984, avverso la sentenza in data 29/04/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 29 aprile 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 16 dicembre 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al capo D) perchØ estinto per prescrizione e ha ridotto la pena per i residui reati degli art. 10 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente ai capi A) ed E).
Il ricorrente lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione di legge, in ordine al mancato proscioglimento per estinzione dei reati residui per prescrizione. Espone di aver ceduto le quote il 3 giugno 2011 per cui non disponeva di documentazione contabile, come verificato anche dai finanzieri che nel 2014 l’avevano dovuta chiedere ad altro soggetto, NOME COGNOME il quale aveva confermato che esso COGNOME non l’aveva piø.
Con il secondo denuncia sempre il vizio di motivazione e la violazione di legge per omessa valutazione della documentazione allegata ai motivi aggiunti, in particolare, della relazione del curatore fallimentare, che aveva escluso qualsiasi sua forma di ingerenza.
Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce le sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Con l’atto di appello il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione nel merito, ma si Ł limitato a lamentare il diniego delle generiche e a chiedere un piø mite trattamento sanzionatorio. Solo con i motivi aggiunti ha svolto altro tipo di censure e ha depositato una memoria con allegata documentazione proveniente da altro procedimento, a carico di NOME COGNOME per bancarotta fraudolenta, per sostenere la sua totale estraneità alle accuse. La Corte territoriale ha rilevato che i motivi nuovi erano disancorati dal motivo principale e non erano stati presentati nei termini e per giunta la documentazione era già nota al ricorrente che non l’aveva depositata in primo grado. Tale decisione, criticata con il secondo motivo di ricorso, Ł corretta e in linea con la giurisprudenza secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicchØ non sono ammissibili motivi che allarghino il “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 3, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01). Correlativamente, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicchØ la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e piø puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, COGNOME, GLYPHRv. 286729 – 01).
Pertanto, il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ ripropone questioni già precluse in appello.
Per la stessa ragione Ł da ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso che introduce per la prima volta con il ricorso per cassazione fatti e circostanze volti a contestare le date dei reati come contestati, ai fini del calcolo della prescrizione.
Il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 Ł stato commesso come avvenuto il 21 gennaio 2014, mentre il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 Ł stato contestato come commesso il 30 dicembre 2012. Tenuto conto che l’elevazione di un terzo dei termini di prescrizione per i reati tributari di cui agli articoli da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000 Ł stato disposto a partire dal 17 settembre 2011 e che nel presente processo ci sono stati 673 giorni di sospensione, il piø breve termine di prescrizione Ł maturato al 2 novembre 2024, in data successiva alla sentenza di appello.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione esclude la corretta formazione del rapporto processuale per cui preclude anche al Giudice di legittimità l’accertamento della causa di proscioglimento per estinzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME