Motivi Generici: Quando l’Appello è Troppo Vago per la Cassazione
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate al giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi generici in un atto di appello ne determinano l’inammissibilità originaria, un vizio che non può essere sanato nel successivo ricorso in sede di legittimità. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare efficacemente un’impugnazione.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Determinazione della Pena
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava un unico punto della decisione di secondo grado: la determinazione della pena. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione fornita dai giudici d’appello su questo specifico aspetto fosse viziata.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte non è entrata nel merito della questione. Si è fermata, invece, a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità del ricorso, rilevando una criticità fondamentale nell’atto di appello originario.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per motivi generici
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nel fatto che le lamentele (o ‘doglianze’) relative alla quantificazione della pena erano state formulate in modo eccessivamente vago e astratto già nell’atto di appello. In pratica, la difesa non aveva articolato critiche specifiche e puntuali contro la sentenza di primo grado, limitandosi a una contestazione generica.
Il Principio di Diritto Consolidato
La Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato. Il principio è chiaro: un motivo di appello formulato in maniera generica non fa sorgere in capo al giudice dell’impugnazione alcun obbligo di motivare. Di conseguenza, il difetto di motivazione della sentenza di appello su un punto sollevato in modo generico non può essere oggetto di un ricorso per cassazione. I motivi generici sono viziati da un’inammissibilità originaria che non può essere superata, neanche se il giudice d’appello omette di dichiararla formalmente.
Le Motivazioni
La logica dietro questa regola processuale è stringente. L’atto di impugnazione deve avviare un dialogo critico e costruttivo con la decisione che si contesta. Per fare ciò, è indispensabile che le critiche siano specifiche, pertinenti e direttamente collegate alle argomentazioni del giudice. Motivi astratti, stereotipati o che si limitano a ripetere formule di stile senza calarle nel caso concreto non assolvono a questa funzione. Essi non mettono il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere esattamente quale sia il vizio lamentato e perché la decisione precedente sarebbe errata. Permettere che tali motivi possano essere ‘recuperati’ in Cassazione significherebbe snaturare la funzione stessa dei diversi gradi di giudizio, appesantendo inutilmente il sistema.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un monito importante per gli operatori del diritto. La stesura di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Ogni contestazione deve essere dettagliata e deve confrontarsi analiticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Affidarsi a motivi generici o a formule standardizzate è una strategia non solo inefficace, ma processualmente suicida. Comporta, come nel caso di specie, una declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di impugnazione.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, relativo alla determinazione della pena, era già stato presentato in modo generico nell’atto di appello. Tale genericità costituisce un vizio di inammissibilità originario che non può essere superato nel successivo grado di giudizio.
La Corte d’Appello è obbligata a rispondere a motivi di impugnazione generici?
No, secondo la giurisprudenza costante richiamata nell’ordinanza, il giudice d’appello non ha alcun obbligo di motivare in risposta a motivi di impugnazione formulati in maniera generica, vaga o astratta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita in questo caso in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
152. R.G. 31331 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è precluso – ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – dalla sostanziale assenza di doglianze articolate, sul punto, nell’atto di appello (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e su cui, pertanto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare; è pacifico, infatti, che il difetto motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 5 – , n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, COGNOME, Rv. 262700 – 01);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consiglie GLYPH stensore