Motivi Generici Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: i motivi generici appello conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi si appresta a presentare un ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un individuo di ricorrere in Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo appello contro una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città. Il nodo centrale della questione, sia in appello che in Cassazione, era la stessa contestazione: la genericità e la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Importanza di Evitare Motivi Generici Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto la valutazione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’atto di appello non può essere una mera riproposizione di tesi già esposte o una generica lamentela. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico e argomentato con la sentenza che si intende contestare. In assenza di questo confronto specifico, l’impugnazione è considerata inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato come l’appellante avesse mancato di confrontarsi con le argomentazioni specifiche sviluppate nella sentenza di primo grado. In particolare, il ricorrente non aveva adeguatamente contestato le ragioni per cui il giudice aveva escluso due importanti istituti del diritto penale:
1. L’ipotesi di reato impossibile (art. 49 c.p.): La sentenza di primo grado aveva spiegato perché, nel caso specifico, non si potesse parlare di un reato la cui realizzazione era intrinsecamente impossibile. Il ricorso non ha offerto una critica puntuale a questa analisi.
2. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): Analogamente, il giudice aveva motivato l’esclusione di questa causa di non punibilità. Anche su questo punto, l’atto di appello è risultato carente di una contestazione specifica.
La Cassazione ha chiarito che l’assenza di specificità è un vizio che rende inammissibile non solo l’appello, ma anche il successivo ricorso per cassazione. I motivi devono essere pertinenti e mirati, altrimenti il giudice dell’impugnazione non può neppure entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La pronuncia si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione che si trae da questa ordinanza è chiara: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Presentare motivi generici appello non è solo una strategia processuale inefficace, ma espone anche a significative sanzioni economiche, chiudendo definitivamente la porta a un riesame della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di appello erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di appello sono ‘generici’?
Significa che l’appellante non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza, ma si è limitato a formulare contestazioni non specifiche, omettendo di affrontare i punti logico-giuridici centrali della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3895 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TUNISIA, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 310/24 del Tribunale di Bologna.
L’unico motivo di ricorso, che deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’inidoneità della motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi di appello, è inammissibile poiché i motivi di ricorso addotti nell’atto di appello risultano effettivamente generici, come già indicato dalla Corte di appello.
L’assenza di specificità, in particolare (la quale costituisce motivo di inammissibilità sia dell’appello che del ricorso per cassazione), è determinata dal mancato confronto del ricorrente con le argomentazioni sviluppate in sentenza sia in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, di un’ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., sia in relazione alla sussistenza di
elementi ostativi al riconoscimento di un’ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025