Motivi di Ricorso Generici: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. È fondamentale comprendere che i motivi di ricorso devono essere chiari, specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la genericità e l’introduzione di nuove questioni in sede di legittimità possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il giudizio di secondo grado si era concentrato esclusivamente sulla contestazione della recidiva, un aspetto tecnico che riguarda la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
Tuttavia, nel suo ricorso alla Suprema Corte, l’imputato ha introdotto un motivo completamente nuovo, incentrato sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della questione giuridica risiede nel principio di devoluzione dell’appello. Secondo tale principio, il giudice superiore può esaminare solo le questioni che sono state specificamente contestate con i motivi di impugnazione. Nel caso di specie, l’appello si era limitato alla sola recidiva. Introdurre un argomento completamente nuovo, come la violazione dell’art. 129 c.p.p., per la prima volta in Cassazione, costituisce una violazione di questa regola procedurale.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, basandosi sui motivi specificamente dedotti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: la genericità del motivo addotto e, soprattutto, il fatto che esso riguardasse una questione non devoluta nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha agito in conformità con un principio consolidato, secondo cui non è possibile ‘ampliare’ l’oggetto del contendere nel passaggio dalla Corte d’Appello alla Cassazione. Se una determinata censura non è stata mossa in appello, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Le Motivazioni
I giudici hanno chiarito che l’unico motivo di ricorso era ‘manifestamente generico’. Ma l’argomento decisivo è stato che la questione sollevata (violazione dell’art. 129 c.p.p.) non era stata oggetto del giudizio di appello, il quale era ‘limitato alla sola contestazione della recidiva’. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o infondate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione di strategia processuale: le impugnazioni devono essere costruite in modo coerente e progressivo. Ogni doglianza deve essere sollevata nel grado di giudizio appropriato. Introdurre nuovi argomenti dinanzi alla Corte di Cassazione è una pratica proceduralmente scorretta che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che è essenziale definire con precisione l’ambito dell’appello, poiché questo determinerà i confini invalicabili di un eventuale, successivo, ricorso per Cassazione.
 
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso su questioni non discusse in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile esaminare un motivo di ricorso relativo a una questione non devoluta nel precedente grado di giudizio, come nel caso analizzato in cui l’appello era limitato alla sola contestazione della recidiva.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso manifestamente generico’?
Si intende un’argomentazione non specifica e dettagliata, che non contesta in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata. In questo caso, il motivo è stato ritenuto tale anche perché introduceva un tema estraneo al precedente dibattito processuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questa ordinanza, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34119  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
16579/25
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente generico, avendo ad oggetto questione non devoluta in appello, limitato alla sola contestazione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2025