Motivi di Ricorso: Quando la Loro Assenza Rende l’Appello Invalido
Nel complesso iter della procedura penale, la presentazione dei motivi di ricorso rappresenta un passaggio fondamentale e non un mero adempimento burocratico. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come l’omissione di questo atto processuale conduca a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo principio, sottolineando l’importanza della diligenza difensiva.
Il Contesto di Partenza: La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda trae origine dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza. Un individuo, detenuto e in fase di espiazione di una pena, aveva presentato un’istanza per ottenere la concessione di misure alternative, specificamente l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza, valutati gli atti, aveva respinto tali richieste, confermando la necessità della detenzione in carcere.
La Dichiarazione di Ricorso e i Motivi Mancanti
Contro questa decisione sfavorevole, il detenuto manifestava la volontà di impugnare l’ordinanza, depositando una dichiarazione di ricorso per cassazione direttamente presso la struttura penitenziaria. In tale atto, egli nominava un difensore di fiducia, riservando a quest’ultimo il compito di redigere e depositare i relativi motivi di ricorso. Tuttavia, né il ricorrente né il suo legale davano seguito a questa dichiarazione, omettendo di depositare l’atto contenente le specifiche censure giuridiche contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità per Vizio Insanabile
La Corte di Cassazione, investita della questione, non ha potuto fare altro che constatare l’esistenza di una causa di inammissibilità insuperabile. La legge processuale, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, è chiara: l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Suprema Corte ha ribadito che la sola dichiarazione di voler ricorrere non è sufficiente a instaurare validamente il giudizio di impugnazione. È indispensabile che a tale dichiarazione segua il deposito dei motivi di ricorso, che costituiscono il cuore dell’appello, ovvero l’esposizione delle critiche mosse alla decisione impugnata. In assenza di questi, il giudice dell’impugnazione è privo dell’oggetto stesso della sua valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento sottolinea una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione e il rispetto delle scadenze e delle formalità processuali sono cruciali. L’omissione del deposito dei motivi non è una semplice dimenticanza, ma un vizio che invalida l’intero ricorso, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Per il cittadino, ciò si traduce nella perdita di un’opportunità di difesa e nell’applicazione di sanzioni ulteriori, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica attenta e scrupolosa in ogni fase del procedimento penale.
È sufficiente dichiarare di voler presentare un ricorso per cassazione?
No, la sola dichiarazione non basta. È un requisito fondamentale, previsto a pena di inammissibilità, far seguire a tale dichiarazione il deposito di un atto che contenga i specifici motivi di ricorso, ossia le argomentazioni giuridiche a sostegno dell’impugnazione.
Cosa succede se i motivi di ricorso non vengono depositati nei termini previsti?
Se i motivi non vengono depositati, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il caso nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva, senza alcuna possibilità di riesame.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Oltre alla mancata valutazione del merito della sua richiesta, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2590 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di concessione dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da NOME COGNOME, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare.
Ritenuto che avverso questa ordinanza NOME COGNOME dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 6 agosto 2025 riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nomiNOME, che non vi provvedeva.
Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né NOME COGNOME, né il suo difensore, l’AVV_NOTAIO, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’8 gennaio 2026.