Motivi di Ricorso: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo giudiziario, un’opportunità per contestare errori di diritto in una sentenza. Tuttavia, per essere esaminato, un ricorso deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Tra questi, uno dei più importanti è la specificità dei motivi di ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come la loro genericità conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima, decidendo in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento da parte della stessa Corte di Cassazione, si era pronunciata sulla liquidazione delle spese legali. Il ricorrente, non soddisfatto della decisione, ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, censurando proprio la liquidazione delle spese.
La Decisione della Corte e i motivi di ricorso generici
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso presentati, giudicati eccessivamente ‘generici’. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione non si confrontava né con la decisione della Corte d’Appello, né con la precedente sentenza della Cassazione che aveva delineato i limiti del giudizio di rinvio. In pratica, il ricorrente si era limitato a lamentare la liquidazione delle spese senza articolare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della Corte territoriale, la quale si era correttamente attenuta alle indicazioni fornite dalla stessa Cassazione.
Le Motivazioni della Scelta
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale: un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica’. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, individuare l’errore specifico commesso dal giudice precedente e argomentare in modo dettagliato il perché quella decisione sarebbe errata. Citando un proprio precedente (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010), la Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero caso, ma di valutare specifici vizi di legittimità. Se questi vizi non sono chiaramente indicati e argomentati, il ricorso non può essere accolto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione degli atti processuali. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Per chi si rivolge alla giustizia, ciò significa che affidarsi a un professionista capace di articolare difese chiare, pertinenti e puntuali è cruciale. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, dove il ricorrente è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende. La precisione, quindi, non è solo una virtù, ma una necessità strategica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, ovvero non si confrontavano in modo specifico né con la decisione della Corte d’Appello impugnata, né con la precedente sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che i motivi non contengono una chiara e precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si contesta la sentenza. In altre parole, non specificano l’errore che il giudice avrebbe commesso e perché, limitandosi a una critica vaga.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6941 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UMBERTIDE il 20/02/1958
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l’intervenuta liquidazione delle spese legittimità è generico in quanto non si confronta né con la decisione della cassazione rescindente né con quella della Corte di appello nel giudizio rescissorio, che ha invero limitato le spes quelle del giudizio di legittimità, conformemente a quanto disposto dalla sentenza d annullamento con rinvio di questa Suprema Corte; che, infatti, il ricorso è inammissibile pe genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.