Ricorso in Cassazione: Perché i Motivi Nuovi lo Rendono Inammissibile
Nel processo penale, la specificità e la coerenza dei motivi di ricorso tra i vari gradi di giudizio sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: non è possibile presentare davanti alla Suprema Corte argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle discusse in Appello. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato, presentava appello avverso la sentenza di primo grado. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente su due punti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e una riduzione della pena inflitta. La Corte d’Appello rigettava le sue richieste.
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, in questa sede, i motivi di ricorso cambiavano natura: invece di insistere sui temi dell’appello, la difesa sollevava per la prima volta questioni relative alla configurabilità della responsabilità penale, cercando di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle nuove questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il tentativo di introdurre temi non dibattuti nel precedente grado di giudizio violasse le regole procedurali che governano l’impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: L’Immutabilità dei Motivi di Ricorso tra Appello e Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare liberamente i fatti. È, invece, un giudizio di legittimità, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente.
La Corte ha chiarito che i profili di responsabilità penale, evocati per la prima volta in Cassazione, non potevano essere considerati una semplice estensione dei motivi di ricorso presentati in appello. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. e la discussione sulla pena presuppongono un’accettazione della responsabilità, mentre le nuove doglianze la contestavano dalle fondamenta. Questa radicale diversità di impostazione ha reso il ricorso inammissibile, in quanto ha introdotto un tema di indagine completamente nuovo, che avrebbe dovuto essere sollevato e discusso davanti alla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione strategica per la difesa legale. È essenziale che l’atto di appello sia formulato in modo completo ed esaustivo, includendo tutte le possibili censure alla sentenza di primo grado, sia in punto di fatto che di diritto. Omettere un motivo di doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, precludersi la possibilità di farlo valere in Cassazione. La strategia difensiva deve essere delineata fin da subito, poiché le scelte compiute in un grado di giudizio vincolano le possibilità di azione in quelli successivi. Un errore di impostazione iniziale può compromettere irrimediabilmente l’esito dell’intero processo.
Posso presentare in Cassazione dei motivi di ricorso diversi da quelli discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere coerenti con quelli presentati in appello. Introdurre temi non specificamente dedotti nel precedente grado di giudizio rende il ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, che in appello si era limitato a contestare la pena e a chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ha tentato di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni relative alla sua responsabilità penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 24/01/2002
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto temi non specificamente dedotti con l’atto di appello che si incentrava sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e sulla pena, non potendo i profili evocati in quella sede solo in funzione della configurabilità dell’ipotesi invocata, essere diversamente valorizzati con il motivo di ricorso in relazione al giudizio di penale responsabilità, ferma restando la complessivamente diversa articolazione del motivo di ricorso rispetto all’impostazione dell’atto di appello;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente