Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2279 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad Abbiategrasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265889; Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243220), correttamente applicata nel caso di specie (si veda, in particolare, la pag. 4);
che, invero, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessario che il motivo perseguito, obiettivamente rispondente a valori etici o sociali riconosciuti preminenti dalla collettività, superi l’entità della morale comune media e non sia di scarsa rilevanza rispetto alla gravità di reato commesso;
che, di conseguenza, non ricorre l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. qualora l’agente commetta il reato (nella specie: rapina pluriaggravata di cui all’art. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen.) per procurarsi il danaro necessario ad affrontare le spese mediche del proprio animale domestico, in quanto l’aver agito per prendersi cura del proprio cane non può essere considerato come eccedente i limiti di un normale sentimento di affezione e solidarietà nei confronti di un animale domestico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.