Motivi di impugnazione: perché la specificità è cruciale per la Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una decisione. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, dettagliati e pertinenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 4120 del 2024, ribadisce questo principio con estrema chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di questo requisito procedurale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Questo provvedimento, presumibilmente, imponeva o manteneva una misura restrittiva basandosi sulla valutazione della pericolosità sociale del soggetto, in particolare sul rischio di recidiva e sul pericolo di fuga. Il condannato, attraverso il suo difensore, ha deciso di contestare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
Tuttavia, il ricorso non è entrato nel merito delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza. Si è limitato, a quanto pare, a una critica generica, senza confrontarsi direttamente con gli elementi specifici posti a fondamento della decisione impugnata.
L’importanza della specificità nei motivi di impugnazione
La Corte Suprema ha sottolineato che il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di giudice di legittimità. Il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando in modo preciso dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge.
Nel caso specifico, la difesa non ha adempiuto a questo onere. Come evidenziato dalla Corte, il ricorso non ha preso posizione su due punti cruciali della motivazione del Tribunale di Sorveglianza:
1. Il pericolo di recidiva: L’ordinanza impugnata conteneva un’ampia descrizione dei reati commessi dal condannato, della sua indole violenta e del suo stile di vita basato su illeciti ed espedienti. Il ricorso non ha contestato puntualmente questi elementi.
2. Il pericolo di fuga: Il Tribunale aveva basato la sua valutazione sull’inaffidabilità del soggetto, derivante da un lungo periodo trascorso all’estero per sottrarsi all’esecuzione di un ordine di carcerazione. Anche questo punto non è stato specificamente affrontato dall’impugnazione.
le motivazioni
La Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati (tra cui le sentenze Galtelli e Delle Cave), ha concluso che un ricorso così formulato non può essere esaminato nel merito. La genericità delle doglianze equivale a una mancata impugnazione, poiché non consente alla Corte di comprendere quali siano le specifiche violazioni di legge denunciate. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto in questi casi, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che colpisce chi attiva inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale del provvedimento impugnato. Non basta affermare che la decisione sia sbagliata; è necessario dimostrarlo, punto per punto, confrontandosi con ogni passaggio logico della motivazione del giudice. In assenza di questa specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e l’aggiunta di una sanzione economica per l’assistito. La chiarezza e la precisione nei motivi di impugnazione non sono opzioni, ma il fondamento stesso del diritto a un giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non contestavano in modo puntuale le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Quali erano i punti specifici dell’ordinanza precedente che il ricorso non ha affrontato?
Il ricorso non ha preso posizione sull’ampia descrizione dei reati commessi, sull’indole violenta del condannato (in relazione al pericolo di recidiva) e sul suo lungo periodo all’estero per sottrarsi alla carcerazione (in relazione al pericolo di fuga).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso siano affetti dal vizi di mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto, in ordine al pericolo di recidiva, non prendono posizione sull’ampia descrizione effettuata nell’ordinanza impugnata sui reati commessi dal condannato, sulla sua indole violenta e sul suo vivere di illeciti e di espedienti, ed, in ordine al pericolo di fuga, sul riferi contenuto nell’ordinanza impugnata alla inaffidabilità del condannato derivante dal lungo periodo in cui, riparando all’estero, si è sottratto all’esecuzione dell’ordine di carcerazion
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.