Inammissibilità in Cassazione: Il Ruolo Cruciale dei Motivi di Gravame
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla strategia processuale e sull’importanza di formulare correttamente i motivi di gravame sin dal giudizio d’appello. Un errore in questa fase può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, come accaduto nel caso di specie, dove la contestazione sull’entità di una pena pecuniaria è stata dichiarata inammissibile.
Il Contesto del Ricorso: La Contestazione della Pena
Un cittadino, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con un focus particolare sulla pena pecuniaria che gli era stata inflitta. Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rivedere la decisione dei giudici di merito, ritenendo la sanzione sproporzionata.
La Decisione della Cassazione: Perché i motivi di gravame sono decisivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto di specifici motivi di gravame nel precedente grado di giudizio, ovvero in appello.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici hanno innanzitutto ribadito che la determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Cassazione può intervenire solo se tale determinazione è palesemente illogica, arbitraria o priva di una motivazione adeguata. Non è compito della Suprema Corte sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato i fatti.
Il Divieto di Introdurre Nuove Questioni
Il punto cruciale della decisione, però, risiede altrove. La Corte ha rilevato che la questione relativa all’eccessività della pena pecuniaria non era mai stata sollevata dal ricorrente nell’atto di appello. Di conseguenza, la Corte territoriale non si era pronunciata su questo specifico punto, non perché avesse omesso di farlo, ma semplicemente perché non le era stato chiesto. Introdurre tale questione per la prima volta in Cassazione creerebbe un paradosso: si chiederebbe alla Suprema Corte di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che non era mai stato sottoposto alla cognizione del giudice precedente.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Le motivazioni della Corte sono nette e si basano su principi procedurali consolidati. In primo luogo, la graduazione della pena è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, supportato da una motivazione sufficiente. In secondo luogo, e in modo dirimente nel caso specifico, i motivi di gravame devono essere devoluti al giudice d’appello. Se una questione non viene sollevata in quella sede, si preclude la possibilità di discuterla successivamente in Cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente omesso di pronunciarsi su un punto non devoluto alla sua cognizione. Permettere il contrario significherebbe consentire l’annullamento di un provvedimento per un inevitabile difetto di motivazione su un punto che era stato sottratto al dibattito processuale precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Evidenzia come la strategia difensiva debba essere completa e lungimirante fin dalle prime fasi dell’impugnazione. Ogni potenziale punto di contestazione, inclusa l’entità della pena, deve essere chiaramente articolato nei motivi di gravame presentati in appello. Omettere un punto significa, nella maggior parte dei casi, rinunciarvi definitivamente. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove riesaminare l’intera vicenda, ma un rimedio straordinario per correggere specifici errori di diritto commessi nei gradi precedenti, a condizione che tali questioni siano state tempestivamente sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all’eccessività della pena pecuniaria non era stata sollevata come motivo di gravame nel precedente giudizio d’appello. Di conseguenza, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di Cassazione.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione l’entità di una pena pecuniaria?
No, la decisione chiarisce che non è possibile. La quantificazione della pena è una valutazione del giudice di merito e qualsiasi contestazione deve essere sollevata nei motivi d’appello. La Cassazione non può esaminare questioni non devolute alla cognizione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6450 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a NAPOLI il 19/02/1979
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e le memorie sopravvenute;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla pena pecuniaria, non è consentito in questa sede;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, tuttavia, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice;
che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.