Motivi di Appello: La Cassazione Annulla un’Ordinanza di Inammissibilità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13715 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità che i motivi di appello devono possedere per superare il vaglio di ammissibilità. La Suprema Corte ha annullato una decisione che aveva frettolosamente bollato come ‘generico’ un appello, riaffermando il principio secondo cui una critica puntuale e argomentata alla sentenza di primo grado impone al giudice del gravame un esame nel merito. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Caso: Dall’Appello Dichiarato Inammissibile al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Modena per il reato di cui all’art. 642 c.p. (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati). L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte di Appello di Bologna, con un’ordinanza, dichiarava l’impugnazione inammissibile, ritenendo i motivi presentati ‘aspecifici’.
Contro questa ordinanza, la difesa ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione delle norme procedurali (artt. 581 e 591 c.p.p.) e una manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, i motivi d’appello erano tutt’altro che generici: contestavano in modo preciso sia il valore probatorio attribuito a una testimonianza, sia l’applicazione della recidiva, criticando la motivazione del primo giudice come basata su mere ‘formule di stile’.
La decisione della Suprema Corte sui motivi di appello
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che i motivi di appello non erano affatto generici, ma presentavano, al contrario, rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di primo grado.
La critica alla valutazione della prova testimoniale
Il primo motivo di appello chiedeva una rivalutazione delle dichiarazioni di un testimone sulla base di un’analisi articolata. Inoltre, evidenziava come anche gli altri elementi a carico dell’imputato fossero, a dire della difesa, inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza. Per la Cassazione, una simile doglianza non può essere considerata generica, in quanto si confronta direttamente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, chiedendone una revisione logica.
La contestazione sulla recidiva
Anche la critica relativa alla recidiva è stata giudicata specifica. L’appello contestava che il fatto per cui si procedeva fosse realmente espressivo di una maggiore pericolosità dell’imputato, nonostante la presenza di un precedente penale specifico. Sottoponendo a una critica puntuale la motivazione del Tribunale, che si era limitata a ‘formule di stile’, la difesa aveva correttamente denunciato un vizio di motivazione, rendendo il motivo meritevole di trattazione.
Le Motivazioni
La Corte Suprema, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 8825 del 2016): per essere ammissibile, l’appello deve contenere rilievi critici esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, il Collegio ha riscontrato la presenza di tali elementi. L’appello non si limitava a una mera riproposizione di tesi difensive, ma attaccava specifici passaggi della sentenza di primo grado.
La Cassazione ha chiarito che la fondatezza o meno dei motivi è una questione di merito, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto affrontare. Dichiarare l’inammissibilità per aspecificità è stato, quindi, un errore di diritto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per la tutela del diritto di difesa: l’inammissibilità per aspecificità dei motivi di appello è una sanzione processuale da applicare con rigore, solo quando l’impugnazione è realmente vaga e non si confronta con la decisione del primo giudice. Una critica ragionata, anche se sintetica, che individui i punti di dissenso e le ragioni a sostegno, deve sempre portare a un esame di merito. Per gli avvocati, ciò significa redigere atti di appello che non siano solo assertivi, ma che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza da impugnare, smontandone, pezzo per pezzo, l’impianto logico-giuridico.
Quando i motivi di appello sono considerati ‘specifici’ e non generici?
I motivi di appello sono considerati specifici quando enunciano e argomentano in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che fondano la sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire, ma occorre confrontarsi criticamente con la motivazione del primo giudice.
È sufficiente contestare la valutazione di un testimone per rendere un motivo di appello specifico?
Sì, secondo questa sentenza, chiedere una rivalutazione delle dichiarazioni di un testimone sulla base di un’analisi articolata, evidenziando anche l’inidoneità di altri elementi a carico, costituisce un motivo specifico che non può essere dichiarato inammissibile per genericità.
Come si può contestare in modo specifico l’applicazione della recidiva?
Si può contestare specificamente l’applicazione della recidiva criticando la motivazione del giudice che l’ha ritenuta. Ad esempio, si può argomentare che il nuovo reato non è espressivo di una maggiore pericolosità dell’imputato, denunciando che la sentenza si è basata su ‘formule di stile’ invece che su una valutazione concreta e motivata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSMERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 21/11/2023 dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 25/9/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., valutando aspecifici i motivi.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduc:e la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, avendo contestato con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado nella parte in cui attribuiva rilevanza e dirimenza alle dichiarazioni del teste NOME COGNOME, il motivo non poteva essere considerato aspecifico; che anche la doglianza in tema di recidiva era specifica, atteso che sottoponeva a puntuale critica la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la recidiva sulla base di formule di stile, in tal modo denunciandone l’insufficiente motivazione.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, i motivi di appello non erano generici, posto che – con riferiment primo – si chiedeva una rivalutazione dell’e dichiarazioni rese da NOME COGNOME proposta sulla base di una articolata analisi e si evidenziava come gli altri elementi a carico fossero inidonei a fondare il giudizio di respons con riferimento alla ritenuta recidiva si contestava che il fatto sub iudice fosse espressivo di una maggiore pericolosità dell’imputato, nonostante il precede penale specifico da cui lo stesso risultava gravato. In altri termini, r Collegio che nel caso di specie risultino esplicitamente enunciati e argoment rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondam decisione impugnata (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, R 268822 – 01). Sarà, dunque, questione di nnerito in relazione alla fondatez meno dei motivi, ma certamente non di ammissibilità per aspecificità degli ste
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello Bologna per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024.