Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/01/1971
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio,
al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato, quanto alla prima doglianza, che la motivazione offerta dalla
Corte d’appello risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di
segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,
n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è
più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Ritenuto, quanto alla determinazione della pena in concreto irrogata, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 –
04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., che il motivo è inammissibile, non avendo formato oggetto di devoluto innanzi alla Corte d’appello (cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631:”In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore si sente