Motivi di Appello: La Specificità è la Chiave per non Vedersi Respingere il Ricorso
Nel complesso iter della giustizia penale, la corretta formulazione degli atti processuali è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 9991 del 2024, ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi di appello non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena. Tuttavia, questa specifica questione non era stata chiaramente articolata nei motivi presentati nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte e l’Importanza dei Motivi di Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: le questioni sottoposte al giudizio della Corte di legittimità devono essere state precedentemente e specificamente devolute al giudice dell’appello.
Nel caso in esame, l’imputato aveva avanzato nei motivi di appello una contestazione solo generica, che è stata poi dettagliata e specificata unicamente con il ricorso per cassazione. Questo modo di procedere non è consentito. Il ricorso in Cassazione non può diventare la sede per introdurre doglianze nuove o per precisare censure che erano state solo vagamente accennate in precedenza. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Il Collegio ha ritenuto che la questione relativa alla recidiva, non essendo stata oggetto di uno specifico motivo di appello, non potesse essere validamente dedotta in sede di legittimità. La legge processuale impone che l’atto di appello contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Una “generica prospettazione” non è sufficiente a radicare la cognizione del giudice superiore su un determinato punto della decisione impugnata.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto e per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale. La redazione dei motivi di appello richiede la massima precisione e completezza. Ogni punto della sentenza di primo grado che si intende contestare deve essere oggetto di una censura chiara, specifica e argomentata. Affidarsi a contestazioni generiche, con l’intenzione di dettagliarle solo in un eventuale e successivo ricorso per cassazione, è una strategia processualmente errata e destinata all’insuccesso, con l’ulteriore aggravio di costi significativi.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Cosa succede se un motivo di appello è formulato in modo troppo generico?
Se un motivo è esposto in modo generico e solo successivamente illustrato in termini specifici nel ricorso per cassazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La specificità è richiesta fin dal primo atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si denuncia la mancata esclusione della recidiva, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente