Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14893 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/05/1961
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen., è indeducibile
poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica
critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di ritenuto
legge in ordine agli artt. 62 n. 4 e 131
bis cod. pen., è inammissibile poiché
inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in
particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131
bis cod. pen.);
che la doglianza relativa alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità, esponendo una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.