Motivi di Appello: La Cassazione e la Regola del ‘Non Detto’
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti sono fondamentali. Ogni fase del giudizio ha le sue regole e le sue preclusioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una delle regole più importanti: i motivi di appello non sollevati nel secondo grado di giudizio non possono essere magicamente introdotti per la prima volta in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dal primo momento dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il ricorrente si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando due specifiche violazioni di legge e vizi di motivazione: la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la mancata esclusione della recidiva che gli era stata contestata. Si trattava di questioni che, se accolte, avrebbero potuto incidere in modo significativo sulla sua posizione.
La Decisione della Corte e i motivi di appello
Nonostante le doglianze sollevate, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, bensì in un vizio procedurale insuperabile. I giudici hanno rilevato che le censure relative alla sospensione condizionale e alla recidiva non erano mai state formulate nei motivi di appello presentati davanti alla Corte territoriale. In altre parole, l’imputato chiedeva alla Cassazione di pronunciarsi su argomenti che il giudice di secondo grado non aveva mai esaminato, semplicemente perché non gli erano stati sottoposti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni specifiche che gli vengono sottoposte attraverso i motivi di gravame. Ciò che non viene contestato si intende come accettato e passa in giudicato.
La Cassazione ha richiamato un orientamento costante, citando anche le Sezioni Unite (sent. Piepoli del 1999), secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce una causa di inammissibilità ‘originaria’ dell’impugnazione. Pertanto, non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni sulle quali il giudice d’appello ha correttamente omesso di pronunciarsi, perché non ne era stato investito. Le uniche eccezioni riguardano questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il caso in esame non rientrava in tali ipotesi. Il ricorso, quindi, presentava un vizio procedurale che ne ha impedito l’analisi nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per la pratica legale. Evidenzia come la strategia difensiva debba essere completa e articolata sin dalla redazione dell’atto di appello. Dimenticare o tralasciare un motivo di doglianza in quella sede significa precludersi definitivamente la possibilità di farlo valere davanti alla Corte di Cassazione. La conseguenza non è solo la soccombenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, come accaduto nel caso di specie. La precisione procedurale, dunque, non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate (mancata concessione della sospensione condizionale della pena e mancata esclusione della recidiva) non erano state incluse nei motivi dell’appello presentato al giudice del grado precedente.
È possibile presentare nuove questioni legali per la prima volta in Cassazione?
Di norma, non è possibile. Il ricorso per cassazione può vertere solo su questioni già sottoposte al giudice d’appello. Fanno eccezione le questioni che possono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma non era questo il caso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/08/1985
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della swpension condizionale della pena ed alla mancata esclusione della recidiva contesia :a;
Ritenuto che i motivi sono inammissibili, perché avente ad oggetto questi Dni non proposte con i motivi di appello. Va richiamato l’orientamento costante GLYPH questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di JF )Iazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inamr1 originaria dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ric per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia corre la omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.1661 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di 1.1 ficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile ded1Jrr precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorr nella specie.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder( profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amnrie
Così deciso, 14/03/2025