I motivi di appello: una guida pratica sulla specificità e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla solidità delle prove, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le procedure. Un aspetto cruciale è la corretta formulazione dei motivi di appello, ovvero le ragioni specifiche per cui si contesta una sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: ciò che non viene contestato in appello, non può essere sollevato per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni di questo principio.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava la qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, il comportamento dell’imputato non integrava il più grave delitto di ricettazione, bensì la fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto. Si trattava, dunque, di una censura volta a ottenere una pena più mite attraverso una diversa interpretazione della condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica dei casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: la preclusione dei motivi di appello non dedotti
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di appello non proposti in sede di appello non possono essere dedotti per la prima volta in Cassazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno verificato che la questione relativa alla riqualificazione del reato da ricettazione a incauto acquisto non era mai stata sollevata come motivo di gravame davanti alla Corte d’Appello. La censura era, pertanto, nuova. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, con il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, e non quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare tutti gli aspetti della vicenda.
Il ricorrente non aveva nemmeno contestato, nel suo ricorso, l’eventuale incompletezza o erroneità del riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata. Di fronte a questa preclusione processuale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione sollevata.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione di fondamentale importanza pratica per la difesa tecnica. Ogni strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo grado di impugnazione. Omettere un motivo di appello, per strategia o per negligenza, significa perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in un secondo momento davanti alla Corte di Cassazione.
Questa pronuncia ribadisce la natura rigorosa e formale del processo di impugnazione. La difesa ha l’onere di presentare una critica strutturata e completa alla sentenza di primo grado, coprendo tutti i possibili vizi di legittimità e di merito. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della Cassazione, con la conseguente cristallizzazione della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione, basandosi sull’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, ha stabilito che non è consentito dedurre motivi di ricorso che non siano stati precedentemente proposti con l’atto di appello.
Qual è la conseguenza se un motivo di ricorso non viene sollevato in Appello?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso presentato per la prima volta in Cassazione. Questo impedisce alla Corte di esaminare la questione nel merito, rendendo la censura inefficace.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato in luogo della fattispecie di incauto acquisto, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Pre ente