Motivi di Appello: la Precisione è Tutto, la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, la stesura dell’atto di impugnazione è un momento cruciale che può determinare l’esito stesso del giudizio. L’importanza di formulare in modo chiaro e specifico i motivi di appello è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato proprio per la tardiva specificazione delle sue censure. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la genericità non è ammessa nei gravami.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, in particolare per quanto riguarda la valutazione della sussistenza della recidiva. Secondo la sua tesi, la motivazione della Corte d’Appello su questo punto era solo apparente e illogica. La questione è quindi approdata dinanzi alla Suprema Corte per una valutazione di legittimità.
La Questione Giuridica: I Nuovi Motivi di Appello in Cassazione
Il nodo centrale della vicenda non riguarda tanto il merito della recidiva, quanto un aspetto puramente procedurale. La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere è la seguente: è possibile contestare in modo specifico e dettagliato un punto della sentenza in Cassazione, se questo stesso punto era stato oggetto solo di una censura generica nei precedenti motivi di appello? La legge processuale, infatti, stabilisce che il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni specificamente devolute con l’atto di gravame, impedendo di fatto l’introduzione di doglianze nuove in fasi successive del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni si fondano su un principio cardine del diritto processuale penale.
I giudici hanno innanzitutto chiarito che non è consentito, in sede di legittimità, sollevare una questione che non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello nel grado precedente. Lamentare genericamente una carenza di motivazione non è sufficiente. È necessario che la censura sia articolata fin da subito, indicando con precisione i passaggi della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva formulato una critica generale nei motivi di gravame presentati alla Corte d’Appello, per poi illustrarla in termini specifici solo con il ricorso in Cassazione. Questo comportamento, secondo la Corte, equivale a introdurre un motivo nuovo, pratica vietata dalla legge.
In aggiunta, e quasi a voler rafforzare la decisione, la Corte ha comunque rilevato che, nel merito, la Corte d’Appello aveva fornito un’ampia e adeguata motivazione sulla questione della recidiva, smontando anche nel contenuto le pretese del ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per la difesa tecnica: la redazione dei motivi di appello richiede la massima diligenza e specificità. Non è possibile ‘riservarsi’ di dettagliare le proprie ragioni in un secondo momento. Una censura generica o vaga non solo è inefficace, ma preclude la possibilità di far valere quella stessa ragione davanti alla Corte di Cassazione. La decisione finale sarà la declaratoria di inammissibilità, che chiude definitivamente il processo e comporta significative conseguenze economiche per l’imputato. La chiarezza e la completezza dell’atto di impugnazione sin dal primo grado di appello sono, quindi, requisiti non solo formali, ma sostanziali per la tutela dei diritti.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non era stato specificato nell’appello precedente?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito sollevare una questione che non ha costituito oggetto di uno specifico motivo nel precedente atto di appello.
Cosa succede se i motivi di appello sono formulati in modo troppo generico?
Se un motivo è esposto in modo generico nell’atto di appello, non può essere successivamente illustrato in termini specifici per la prima volta con il ricorso in Cassazione. Tale pratica porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’apparenza della motivazione in ordine all’iter logico seguito dai giudici di merito con riguardo alla sussistenza della ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
che la Corte ha, comunque, reso ampia motivazione in proposito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore