Motivi di Appello: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Quando si impugna una sentenza, la chiarezza e la precisione sono tutto. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a sottolineare un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di appello specifici e dettagliati. Un’impugnazione generica non solo è inefficace, ma porta a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa contestava, in sede di legittimità, la valutazione di un punto specifico della decisione di secondo grado: la ritenuta recidiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio insanabile che risaliva all’atto di appello originario. In quella fase, infatti, la richiesta di esclusione della recidiva era stata formulata in modo ‘assolutamente privo di motivi’, nonostante la sentenza di primo grado avesse fornito una chiara motivazione sul punto. Questo difetto ha reso l’appello, su quella specifica questione, inammissibile per genericità fin dall’inizio.
La Decisione della Corte e i motivi di appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno stabilito che i motivi dedotti in Cassazione non erano consentiti dalla legge, proprio perché si fondavano su una critica che avrebbe dovuto essere sollevata, in modo specifico e argomentato, già nel giudizio di appello. La genericità iniziale ha impedito che la questione fosse validamente devoluta al giudice di secondo grado.
L’importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza ribadisce che un atto di appello non può limitarsi a una mera enunciazione di dissenso. Deve contenere critiche specifiche e argomentate contro i punti della sentenza che si intende contestare. Nel caso di specie, la difesa non aveva spiegato perché la motivazione del primo giudice sulla recidiva fosse errata, rendendo il motivo di appello del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile. Questo requisito di specificità è cruciale per permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono le censure mosse alla decisione precedente.
L’impossibilità di Sanare un Vizio Originario
Un altro punto chiave della decisione riguarda l’impossibilità di ‘guarire’ un atto di appello originariamente viziato. La Corte ha precisato che la genericità di un motivo non può essere sanata né con la presentazione di memorie successive, né con l’integrazione di motivi aggiunti. La ‘patologia’ dell’atto di appello deve essere valutata al momento della sua presentazione. Se l’atto è viziato in origine, tale vizio è destinato a permanere, precludendo l’esame nel merito della questione sollevata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su principi giurisprudenziali consolidati, richiamando espressamente una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2017, Galtelli). Questo precedente ha stabilito in modo inequivocabile che l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’ordinanza sottolinea come la richiesta di esclusione della recidiva fosse ‘assolutamente priva di motivi’, rendendola quindi inammissibile per genericità. I giudici hanno inoltre specificato che questa ‘patologia’ originaria non poteva essere sanata da atti successivi, come memorie o motivi aggiunti, richiamando un’altra sentenza (n. 48044/2019). Di conseguenza, nessun rilievo poteva essere mosso alla Corte di Appello per non aver considerato argomentazioni presentate solo successivamente con una memoria, dato che il motivo non era stato validamente devoluto in primo luogo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per la pratica forense. La redazione dell’atto di appello è un momento cruciale che richiede massima diligenza e precisione. Ogni motivo di impugnazione deve essere autosufficiente, contenendo una critica argomentata e puntuale delle parti della sentenza che si contestano. La genericità non è una semplice imprecisione formale, ma un vizio sostanziale che porta all’inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È quindi imperativo che la difesa analizzi a fondo la motivazione della sentenza da impugnare e costruisca un atto di appello solido e specifico fin dal principio.
È possibile correggere un atto di appello generico con una memoria successiva?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la patologia dell’appello originario, come la genericità dei motivi, non è sanabile con memorie difensive o con la presentazione di motivi aggiunti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi dedotti si basavano su una critica (relativa alla recidiva) che non era stata validamente sollevata in appello. Il motivo di appello su quel punto era ‘assolutamente privo di motivi’ e quindi inammissibile per genericità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16386 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche su un punto (la ritenuta recidiva) che non è stato devoluto in sede di appello: invero la richiesta di esclusione della recidiva nell’appello era assolutamente priva di motivi (pur a fronte di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, cfr. pag. 3) e quindi inammissibile per genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); patologia dell’appello originaria non sanabile con memorie e neppure con motivi aggiunti (tra tante Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850);
Rilevato, pertanto, alcun rilievo va mosso alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione quanto devoluto alla Corte di appello con la memoria e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il GLYPH 3/2023.