Motivi di Appello: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Tardivo
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti difensivi sono fondamentali. Ogni fase processuale ha le sue regole e le sue preclusioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: l’importanza di formulare in modo esaustivo i motivi di appello. Omettere una doglianza nel secondo grado di giudizio significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farla valere davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Nato Male
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, davanti alla Corte di Cassazione, un vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del reato. Si trattava, a suo dire, di una valutazione errata da parte dei giudici di merito che meritava di essere riconsiderata.
Tuttavia, l’esame della Suprema Corte non è mai arrivato al cuore della questione. L’attenzione dei giudici si è fermata a un livello precedente, puramente procedurale, che si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Decisione della Cassazione sui Motivi di Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione della fondatezza o meno della richiesta di attenuante, ma sul semplice fatto che la questione non era mai stata sollevata prima. In altre parole, la censura relativa alla lieve entità non era stata inclusa nei motivi di appello presentati contro la sentenza di primo grado. Di conseguenza, non poteva essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Il Principio della Catena Devolutiva
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il principio devolutivo dell’impugnazione, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che il giudice superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente “devolute”, ovvero sottoposte, attraverso i motivi di impugnazione.
Si crea così una “catena devolutiva”: ciò che non viene contestato in appello si consolida e non può più essere messo in discussione in Cassazione. La Suprema Corte, citando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha sottolineato che la censura doveva essere dedotta come specifico motivo di appello. Non avendolo fatto, il ricorrente ha interrotto questa catena, precludendo ai giudici di legittimità qualsiasi valutazione nel merito.
La Corte ha anche precisato che l’unica eccezione a questa regola si verifica quando una sentenza della Corte Costituzionale interviene dopo la decisione d’appello, cambiando il quadro normativo, ma questa circostanza non ricorreva nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La strategia processuale deve essere definita con chiarezza e completezza sin dal primo atto di impugnazione. I motivi di appello non sono un semplice elenco di lamentele, ma l’atto che delinea in modo invalicabile il perimetro del giudizio successivo. Ogni omissione, ogni punto non contestato, rischia di diventare un’occasione persa in modo definitivo.
L’insegnamento è chiaro: è essenziale analizzare meticolosamente la sentenza di primo grado e sollevare tutte le possibili censure nell’atto di appello. Tentare di “recuperare” una dimenticanza davanti alla Corte di Cassazione è una strategia destinata, come dimostra questo caso, a scontrarsi con il muro invalicabile dell’inammissibilità.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione se non era stato incluso nei motivi di appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha ribadito che un motivo di ricorso è inammissibile se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello, in rispetto del principio della “catena devolutiva”.
Qual è la conseguenza se un motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La conseguenza è che la Corte non esamina la questione nel merito. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la censura non era stata “previamente dedotta come motivo di appello”?
Significa che nell’atto di appello, con cui si impugnava la sentenza di primo grado, la difesa non aveva sollevato la specifica questione (in questo caso, il mancato riconoscimento di un’attenuante) che ha poi cercato di far valere in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il 08/08/2000
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per la realizzazione del reato di cui all’art. 56- 628 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, e neppure figura nelle conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287318-01, che espressamente consente la proposizione del motivo sul tema con ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia sopravvenuta alla decisione di appello, circostanza non ricorrente nel caso di specie), come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1-2 della sentenza impugnata, sul punto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.nn., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, mm.), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.