Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24812 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il 15/06/1965
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria, confermandone la responsabilità;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine in ordine all’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, I. fall. – non è consentito dalla legge in sede di legit atteso che lo stesso concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto di impugnazione. In sostanza la doglianza è inedita e quindi preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e comunque dallo stesso atto di appello. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali c espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimi con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento
impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dal mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il
dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appell
Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitame chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del
giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile di di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello,
in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto del richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati
post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De
COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n.
27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017,
COGNOME, Rv. 269368);
Considerato che la doglianza con la quale si chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assolutamente aspecifica e comunque subordinata alla esclusione dell’aggravante dell’art. 219, comma 1, I. fall., non intervenuta per le ragioni esposte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente