Motivi di Appello: Perché la Specificità è Decisiva nel Processo Penale
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, la formulazione dei motivi di appello rappresenta un passaggio di fondamentale importanza, capace di determinare l’esito di un intero percorso giudiziario. Omettere un punto di contestazione o non articolarlo con la dovuta specificità può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in un grado di giudizio superiore. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la “catena devolutiva” non possa essere interrotta e poi ripresa a piacimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per reati gravi, tra cui l’associazione per delinquere di tipo mafioso. La pena inflitta dal giudice di primo grado teneva conto non solo del reato associativo principale, ma anche di aumenti specifici per altri reati collegati, definiti “reati satellite”.
Dopo un primo ricorso in Cassazione che aveva portato a un annullamento con rinvio, la Corte d’Appello rideterminava la pena. Contro questa nuova sentenza, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando questa volta un vizio di motivazione proprio in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti ingiustificati.
La Decisione della Corte e i Motivi di Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della doglianza, ma si ferma a un gradino prima, su un piano prettamente procedurale. I giudici hanno rilevato che la questione relativa alla misura degli aumenti di pena non era mai stata sollevata dall’imputato nei suoi motivi di appello originari, quelli presentati contro la sentenza di primo grado.
Di conseguenza, non avendo contestato quel punto specifico a suo tempo, la decisione del primo giudice su quell’aspetto era diventata definitiva, ovvero aveva acquisito “efficacia di giudicato”. Il tema era, in pratica, uscito dal perimetro di discussione del processo e non poteva essere reintrodotto per la prima volta in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel cosiddetto “effetto devolutivo” dell’impugnazione. Questo principio stabilisce che il giudice del gravame può esaminare e decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte attraverso i motivi di appello. Tutto ciò che non viene criticato nell’atto di impugnazione si intende accettato e, pertanto, passa in giudicato.
La Corte ribadisce un orientamento consolidato, citando precedenti giurisprudenziali, secondo cui un ricorso in Cassazione è inammissibile se solleva questioni che non erano state devolute al giudice d’appello. La mancata impugnazione di un capo o di un punto della sentenza di primo grado interrompe la “catena devolutiva”, cristallizzando la decisione su quel punto e impedendo che possa essere riesaminato in futuro.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Appello
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza cruciale di una redazione attenta e completa dell’atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere individuato e articolato in uno specifico motivo di gravame. L’omissione di una critica, anche se apparentemente secondaria, può avere la conseguenza drastica di rendere quella parte della decisione intangibile. Per la difesa, ciò significa che l’analisi della sentenza da impugnare deve essere minuziosa e strategica, poiché le scelte fatte in quella fase condizioneranno irrimediabilmente l’intero prosieguo del giudizio, inclusa la possibilità di adire la Corte di Cassazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere inammissibile se contesta un punto non sollevato in appello?
Perché, in base al principio dell’effetto devolutivo, se un punto della sentenza di primo grado non viene specificamente contestato con i motivi di appello, la decisione su quel punto diventa definitiva (passa in giudicato). Di conseguenza, non può più essere oggetto di discussione nei successivi gradi di giudizio, incluso il ricorso in Cassazione.
Cosa si intende per ‘interruzione della catena devolutiva’?
Significa che la mancata presentazione di uno specifico motivo di appello su un determinato punto della sentenza impedisce che la cognizione su quel punto sia trasferita (‘devoluta’) al giudice superiore. Questa omissione ‘interrompe la catena’ del riesame, rendendo definitiva la decisione del giudice precedente su quell’aspetto.
Qual è la conseguenza per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45965 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45965 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha riformato l sentenza in data 14/05/2018 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e altro.
Deduce:
Vizio di omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite.
2.Clò premesso va preliminarmente rilevato che non risulta che sia stato proposto uno specifico motivo di appello avverso la misura degli aumenti in continuazione stabilita d giudice di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, tanto più a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole all’imputato.
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudi d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982 Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.