Motivi di Appello: Perché Non si Può Chiedere in Cassazione Ciò che si è Taciuto in Appello
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti di impugnazione sono fondamentali. Omettere un punto di contestazione in secondo grado può avere conseguenze irreversibili, come la preclusione della possibilità di discuterne davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con chiarezza questo principio, sottolineando l’importanza di formulare correttamente i motivi di appello per non vedere il proprio ricorso dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Condannato all’Inammissibilità
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di ricorrere in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. In particolare, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale fatale: queste specifiche doglianze non erano state incluse nei motivi presentati al giudice di secondo grado.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello.
L’Importanza della Catena Devolutiva nei motivi di appello
Il concetto di “catena devolutiva” è cruciale. Quando si impugna una sentenza, la cognizione del giudice superiore è limitata ai punti della decisione specificamente contestati. Se una questione non viene sollevata con i motivi di appello, si presume che la parte abbia accettato quella parte della sentenza di primo grado. Di conseguenza, tale questione non viene “devoluta”, cioè trasferita, all’esame del giudice d’appello.
La Cassazione spiega che ammettere motivi nuovi in sede di legittimità significherebbe chiedere alla Suprema Corte di annullare un provvedimento per un difetto di motivazione su un punto che, in realtà, non è mai stato sottoposto all’attenzione del giudice che lo ha emesso. Si tratterebbe di un difetto di motivazione “a priori”, creato ad arte sottraendo intenzionalmente la questione al contraddittorio nel grado precedente.
Le Attenuanti Generiche e il Potere Officioso del Giudice
Un punto interessante toccato dall’ordinanza riguarda le attenuanti generiche. L’articolo 597, comma 5, del codice di procedura penale conferisce al giudice d’appello un “potere officioso”, ovvero la facoltà di applicare d’ufficio le attenuanti anche se non richieste. Tuttavia, la Corte chiarisce che il mancato esercizio di questo potere, in assenza di una specifica richiesta della parte, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione. In altre parole, se la difesa vuole che il giudice d’appello si esprima sulle attenuanti, deve sollecitarlo esplicitamente nei motivi; non può rimanere inerte e poi lamentare in Cassazione il silenzio del giudice.
Le motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono nette e basate su una logica processuale rigorosa. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato privo di “concreta specificità”, ma soprattutto non consentito in sede di legittimità perché le questioni sollevate non erano state proposte in appello. Questo, come sottolineato, interrompe la “catena devolutiva”.
La Corte ha ribadito che non sono deducibili in Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame, per evitare il rischio di annullare una sentenza su un punto sottratto alla cognizione del giudice di merito. Citando precedenti giurisprudenziali conformi, la Corte ha rafforzato il principio secondo cui il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulle attenuanti generiche deve essere specificamente sollecitato dalla parte interessata per poter essere, in caso di mancata risposta, censurato in Cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, ogni richiesta, ogni punto di disaccordo deve essere esplicitato nei motivi. Dimenticare o tralasciare una questione significa, nella maggior parte dei casi, perderla per sempre. La strategia processuale non ammette distrazioni: ciò che non si contesta in appello non potrà essere salvato in Cassazione.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono deducibili questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame in appello. Questo per non sottrarre la questione alla cognizione del giudice di secondo grado e interrompere la cosiddetta “catena devolutiva”.
Se il giudice d’appello non concede d’ufficio le attenuanti generiche, si può fare ricorso per cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, il mancato esercizio del potere officioso del giudice di concedere le attenuanti, se non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione se la parte non lo aveva specificamente richiesto e sollecitato nell’atto di appello.
Cosa significa che un ricorso è “privo di concreta specificità”?
Significa che i motivi presentati sono generici e non individuano in modo chiaro e preciso il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della critica, limitandosi a una doglianza vaga come l’eccessività della pena senza argomentazioni dettagliate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’eccessività della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede perché non proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che, inoltre, quanto alle attenuanti generiche, il mancato esercizio del potere officioso di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo poteredovere non sia stato specificamente sollecitato dalla parte interessata (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02);
che, nella specie, si tratta di questioni che non sono state previamente e specificamente devolute e/o sollecitate, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.