Motivi di Appello: La Chiave per un Ricorso Efficace in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel primo grado di giudizio. Le fasi di impugnazione sono cruciali, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali ferree. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza fondamentale di formulare correttamente i motivi di appello sin dal primo gravame. Omettere una censura o presentarla in modo generico può precludere definitivamente la possibilità di farla valere davanti alla Suprema Corte, come dimostra il caso che analizzeremo.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un aspetto molto specifico: l’aumento di pena applicato per la continuazione del reato, ritenuto sproporzionato e immotivato. Tuttavia, emergeva un problema procedurale decisivo: questa specifica questione non era stata inclusa nei motivi di appello presentati contro la sentenza di primo grado. Sebbene in appello fosse stata mossa una critica generica, la contestazione dettagliata era stata formulata per la prima volta solo nel ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: l’Importanza dei Motivi di Appello Specifici
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello. Questo significa che il giudice superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte tramite i motivi di appello. Non è possibile ‘riservarsi’ delle argomentazioni per poi presentarle per la prima volta in Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato che una lamentela generica in appello non è sufficiente per ‘salvare’ una successiva e più dettagliata censura in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (un giudizio di legittimità). Pertanto, le questioni che possono essere esaminate sono solo quelle che hanno già formato oggetto di dibattito nel precedente grado di giudizio. Introdurre un motivo nuovo in Cassazione violerebbe questo principio, trasformando la Corte in un giudice di merito.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorrente lamentava una violazione di legge (art. 81 c.p.) e un vizio di motivazione riguardo all’aumento di pena. Tuttavia, non avendo sollevato questo punto specifico nei motivi di appello, aveva di fatto accettato quella parte della sentenza di primo grado, precludendosi la possibilità di contestarla in seguito.
In via incidentale, i giudici hanno anche notato che, sebbene la questione non potesse essere esaminata, la motivazione della Corte d’Appello sul punto appariva comunque sufficiente, logica e adeguata, avendo preso in considerazione le argomentazioni difensive.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la difesa tecnica: la stesura dell’atto di appello è un momento cruciale che condiziona l’intero futuro del processo. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere individuato e articolato in modo chiaro e specifico nei motivi di appello. Un’omissione o una formulazione troppo generica possono chiudere la porta del ricorso in Cassazione. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso, con una condanna al pagamento di tremila euro.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito dalla legge sollevare in sede di legittimità una questione che non ha costituito oggetto dei specifici motivi di appello nel grado precedente.
Una censura generica in appello è sufficiente per poterla poi specificare in Cassazione?
No, la generica prospettazione di una censura nei motivi di gravame non è sufficiente. I motivi devono essere specifici fin dal primo atto di appello per poter essere validamente riproposti e discussi in Cassazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorso viene rigettato senza un esame nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. avuto riguardo all’aumento di pena operato per la continuazione e quantificato in modo assertivamente sproporzionato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che la Corte territoriale ha comunque fornito pertinente e congrua motivazione sulla censura sollevata dall’odierno ricorrente, pur in assenza di specifico motivo di appello (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore