Motivi di appello: la specificità è un requisito non sanabile
Nell’ambito del diritto processuale penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di requisiti formali stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la genericità dei motivi di appello determina un’inammissibilità insanabile, che non può essere ‘curata’ dalla successiva presentazione di motivi nuovi. Approfondiamo questa importante decisione.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 291-bis, comma 2, del D.P.R. 43/1973, presentava appello. La Corte d’Appello di Palermo, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile a causa della genericità e aspecificità dei motivi presentati. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare i ‘motivi aggiunti’ successivamente depositati, i quali, a suo dire, illustravano in modo approfondito le argomentazioni solo accennate nel primo atto.
La questione giuridica: validità dei motivi di appello
Il nodo centrale della questione riguarda l’interpretazione degli articoli 581, lettera c), e 585, comma 4, del codice di procedura penale. Il primo articolo impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto d’appello si era limitato a richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza fornire alcuna argomentazione a supporto del petitum.
L’appellante sperava che la memoria successiva, contenente i cosiddetti ‘motivi nuovi’, potesse sanare questa originaria carenza. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a decidere se un’impugnazione, nata invalida per genericità, potesse essere ‘salvata’ ex post.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato dall’imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato, richiamando una precedente sentenza (Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008). Il principio è chiaro: l’indicazione di motivi di appello generici, in violazione dell’art. 581 c.p.p., costituisce di per sé un motivo di inammissibilità del gravame. Questo vizio è originario e insanabile.
La facoltà di presentare motivi nuovi, prevista dall’art. 585, comma 4, c.p.p., non serve a rimediare a un’impugnazione geneticamente invalida. I motivi nuovi possono soltanto integrare e specificare dei motivi già validamente proposti nell’atto principale, ma non possono sostituirsi ad essi o sanare un’inammissibilità già conclamata. In altre parole, se l’atto di appello è ‘vuoto’ o non rispetta i requisiti minimi di specificità, non c’è nulla da integrare o specificare; l’atto è nullo fin dall’inizio e tale rimane.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. La redazione dell’atto di impugnazione non ammette superficialità. I motivi di appello devono essere formulati con la massima precisione e specificità fin dal primo momento, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che si pongono a fondamento della richiesta di riforma della sentenza. Confidare nella possibilità di ‘correggere il tiro’ con una memoria successiva è un errore strategico che può costare caro, portando a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame nel merito e comporta ulteriori conseguenze economiche per l’assistito.
È possibile presentare un atto di appello limitandosi a chiedere l’applicazione di circostanze attenuanti generiche senza specificare altro?
No, la semplice richiesta non è sufficiente. Secondo la Corte, è necessario formulare specifiche indicazioni sulle ragioni di diritto e sugli elementi di fatto che supportano tale richiesta, altrimenti i motivi di appello sono considerati generici e l’atto è inammissibile.
Se i miei motivi di appello iniziali sono troppo generici, posso ‘correggerli’ presentando dei motivi nuovi più dettagliati?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la genericità dei motivi è un vizio originario che causa l’inammissibilità dell’appello. Questo vizio non può essere sanato dalla successiva presentazione di motivi nuovi, i quali possono solo integrare motivi già validamente esposti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inamnnissibigiebbello avverso sentenza di c vccF. emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui GLYPH 291.rbis comma D.p.r. 43/1973.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazióne di legge e v motivazione in ordine alla dichiarazione di genericità e aspecificità dei motivi di a avendo la torte territoriale valutato i motivi aggiunti, con i quali il ricorr approfonditamente le scarne argomentazioni dedotte con l’atto di appello.
Il ricorrente si è limitato con l’atto d’appello a richiedere la concessione dell attenuanti generiche senza formulare alcuna indicazione specifica delle ragioni di diri elementi di fatto che sorreggono il petitum. L’atto di appello era dunque inammissibile ai sens dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Tale vizio originario dell’atto di gravame non può essere sanato dalla memoria suc contenente motivi nuovi ex art. 585 1 comma 4 (cod. proc. pen. Come ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008, Rv 242129), in materia di impugn l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 cod. proc. costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successi ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati, nei termin motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Al Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Presidente