Motivi di Appello: Perché la Specificità è Cruciale per Evitare l’Inammissibilità
L’esito di un processo può dipendere da dettagli procedurali che, se trascurati, possono precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22057/2024) ribadisce un principio fondamentale: la necessità di formulare motivi di appello chiari e specifici sin dal primo atto di gravame. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere come una difesa tecnica imprecisa possa portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Basato su Motivi Generici
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del sud Italia. La ricorrente sollevava un’unica questione, relativa alla violazione di specifiche norme del codice penale (artt. 81 cpv e 116 c.p.).
Tuttavia, la Corte Suprema ha rilevato una criticità procedurale insuperabile: la questione posta non era stata oggetto di uno specifico motivo nell’atto di appello presentato in precedenza. In quella sede, la difesa si era limitata a una “generica prospettazione”, una censura non dettagliata, che era stata poi illustrata in termini specifici soltanto con il successivo ricorso per cassazione. Questo passaggio si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Decisione della Corte: l’Importanza dei Motivi di Appello Specifici
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che non è consentito “riservarsi” di specificare in un secondo momento le proprie doglianze. I motivi di appello devono essere delineati in modo completo e autosufficiente fin dal principio.
La decisione implica che un motivo di appello deve essere formulato in modo tale da consentire al giudice del gravame di comprendere esattamente quale parte della sentenza di primo grado si contesta e per quali ragioni giuridiche o fattuali. Una lamentela vaga o generica non soddisfa questo requisito e, come dimostra il caso in esame, non può essere “sanata” o integrata nel successivo grado di giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il principio di devoluzione. Secondo tale principio, il giudice d’appello può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte attraverso i motivi di gravame. Se un punto della sentenza di primo grado non viene contestato con un motivo specifico, si intende accettato e non può più essere messo in discussione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la “generica prospettazione” contenuta nell’atto di appello non fosse sufficiente a investire il giudice di secondo grado della questione poi sollevata in Cassazione. Di conseguenza, tale questione non poteva essere validamente dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per mancanza di un presupposto processuale essenziale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. L’atto di appello non è una mera formalità, ma il documento cruciale che definisce i confini del giudizio di secondo grado e, di riflesso, dell’eventuale successivo ricorso in Cassazione. È imperativo che ogni censura sia articolata in modo chiaro, dettagliato e specifico, indicando con precisione le parti della sentenza impugnata e le ragioni della critica.
In conclusione, per evitare l’inammissibilità, i motivi di appello devono essere completi e non possono essere lasciati in sospeso per essere definiti in un momento successivo. Una difesa attenta e meticolosa nella redazione degli atti è la prima, indispensabile garanzia per la tutela effettiva dei diritti dell’imputato.
È possibile presentare un motivo di appello generico per poi specificarlo nel ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che una censura sollevata in modo generico nell’atto di appello e illustrata in termini specifici solo con il ricorso per cassazione non è deducibile in sede di legittimità e rende il ricorso inammissibile.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di appello?
Significa che i motivi devono indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali della critica, permettendo al giudice di comprendere pienamente l’oggetto del gravame senza necessità di integrazioni successive.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 81 cpv e 116 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Presi ente