Ricorso in Cassazione: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state specificamente incluse nei motivi d’appello. Questa regola, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, serve a garantire un corretto svolgimento dei gradi di giudizio, evitando che la Corte di legittimità si pronunci su punti non vagliati dal giudice di secondo grado. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere la struttura delle impugnazioni nel nostro ordinamento.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava una presunta violazione di legge nel bilanciamento delle circostanze del reato. Si tratta di un’operazione tecnica con cui il giudice valuta il peso delle circostanze aggravanti e attenuanti per determinare la pena finale. Tuttavia, come emerso dall’analisi degli atti, questa specifica doglianza non era stata precedentemente formulata nell’atto di appello.
La Regola sull’Inammissibilità e la Mancata Deduzione dei Motivi d’Appello
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p. Questa norma stabilisce una precisa preclusione: i motivi di ricorso per Cassazione sono limitati alle questioni che sono state già sottoposte al giudice d’appello. In altre parole, il giudizio di legittimità non può diventare una terza istanza di merito dove introdurre argomenti nuovi.
La ratio è chiara: l’appello è la sede deputata a riesaminare nel merito la decisione di primo grado, sia nei fatti che nel diritto. Se la difesa omette di contestare un punto specifico in quella sede, si presume che lo abbia accettato. Introdurre nuovi motivi d’appello direttamente in Cassazione snaturerebbe la funzione della Corte, che è quella di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni a loro devolute.
L’Onere della Contestazione
La Corte ha inoltre precisato un altro aspetto rilevante. La sentenza d’appello impugnata conteneva un riepilogo dei motivi di gravame presentati. Se il ricorrente avesse ritenuto tale riepilogo incompleto o errato, avrebbe avuto l’onere di contestarlo specificamente nel suo ricorso per Cassazione, dimostrando che la censura sul bilanciamento delle circostanze era stata, in realtà, già sollevata. Non avendolo fatto, la Corte ha dovuto basarsi su quanto attestato nella sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con motivazione sintetica ma ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la censura relativa al bilanciamento delle circostanze non risultava essere stata “previamente dedotta come motivo di appello”. Di conseguenza, la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità violava il divieto imposto dalla legge.
L’inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza strategica della redazione dell’atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere attentamente individuato e articolato nei motivi d’appello, poiché un’omissione in questa fase preclude definitivamente la possibilità di far valere quella doglianza in Cassazione. Per gli avvocati, ciò significa condurre un’analisi esaustiva e lungimirante, anticipando tutti i possibili fronti di contestazione. Per l’imputato, la conseguenza è diretta: un errore procedurale può chiudere la porta a un potenziale accoglimento delle proprie ragioni, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo non dedotto nei motivi d’appello non può essere fatto valere in sede di legittimità, pena l’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare tremila euro.
Qual era il motivo specifico del ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente aveva lamentato una violazione di legge riguardo al bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, questa specifica censura non era stata precedentemente sollevata come motivo di appello, portando all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,eddine,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in ordine al bilanciamento delle circostanze non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
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rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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