Ricorso per Cassazione: Perché i Motivi Congetturali Portano all’Inammissibilità
Presentare un ricorso per Cassazione richiede rigore tecnico e argomentazioni solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: i motivi congetturali, ovvero basati su mere ipotesi, non hanno spazio nel giudizio di legittimità e conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa importante ordinanza per capire perché.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di impugnazione sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione riguardava il trattamento sanzionatorio, cioè la quantificazione della pena.
L’imputato non lamentava un errore di calcolo evidente o una violazione di legge, ma avanzava un’argomentazione puramente ipotetica. Sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse applicato un aumento di pena per i reati satellite (quattro mesi di reclusione e 7.000 euro di multa per ciascuno) superiore a quello che, a suo dire, doveva aver stabilito il giudice di primo grado. Questa affermazione, tuttavia, non era supportata da alcun elemento concreto presente nella sentenza di primo grado, ma si basava su una semplice congettura.
La Valutazione dei Motivi Congetturali da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha liquidato il ricorso come “manifestamente infondato”. Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dell’argomento difensivo. La Suprema Corte ha sottolineato come la contestazione del trattamento sanzionatorio fosse costruita non su vizi reali e dimostrabili – come un errore materiale nel conteggio della pena o un’illogicità palese nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti – ma su un’ipotesi del tutto astratta.
I giudici hanno chiarito che un motivo di ricorso basato su “elementi meramente ipotetici o congetturali” è strutturalmente inidoneo a far emergere quella “manifesta illogicità della motivazione” che sola potrebbe giustificare un annullamento della sentenza in sede di legittimità. In altre parole, non si può chiedere alla Cassazione di sindacare una decisione basandosi su ciò che “potrebbe essere stato” il ragionamento del giudice precedente, senza prove concrete.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamando un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 2, n. 3817/2020). Il punto centrale è che il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente e specifico. Chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione il vizio che la inficia, basandosi sugli atti del processo e sul testo del provvedimento stesso.
Costruire un’argomentazione su una speculazione equivale a chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito senza che sia stato dimostrato un vero errore. Questo è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per la pratica forense. Qualsiasi ricorso, specialmente in una materia tecnica come la determinazione della pena, deve essere ancorato a critiche precise e documentate.
Le implicazioni sono chiare:
1. Rigore Tecnico: È inutile e controproducente presentare ricorsi basati su supposizioni. È necessario individuare errori specifici nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
2. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è privo di costi. Come in questo caso, la Corte condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende, agendo come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
In conclusione, la decisione riafferma che il processo di impugnazione è una procedura seria che non ammette scorciatoie o argomentazioni fantasiose. La critica a una sentenza deve essere mirata, pertinente e, soprattutto, provata.
È possibile contestare una pena in Cassazione basandosi su un’ipotesi di come il giudice abbia ragionato?
No. L’ordinanza chiarisce che un ricorso non può fondarsi su elementi meramente ipotetici o congetturali. È necessario indicare vizi concreti, come errori di calcolo o una manifesta illogicità nella motivazione, non speculare sul ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso basato su motivi congetturali?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il motivo è palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale. Nel caso specifico, l’argomento era infondato perché contestava la pena non per un errore reale, ma per una pura supposizione del ricorrente, rendendolo inidoneo a dimostrare un vizio della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti introdotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente nella pro di secondo grado, trattamento sanzionatorio che in sé non presenta vizi di calcolo o d bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, sulla base di una ipotesi meramente congetturale, ovvero che il giudice di primo grado avesse inflitto un aumento per continuazione inferiore quello deciso nella pronuncia di appello (quattro mesi di reclusione e 7.000 euro di multa pe ciascuno’dei reati satellite), ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congettu è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.