Motivi di Appello: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Censure Generiche
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare in modo specifico e dettagliato i motivi di appello sin dal primo atto di impugnazione. Presentare una censura generica in appello per poi articolarla specificamente solo in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento, come dimostra chiaramente questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la condanna in secondo grado, presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando l’illegalità della pena inflitta. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato i criteri per la determinazione della pena, come previsto dagli articoli 133 e 133 bis del codice penale.
Tuttavia, la questione cruciale non risiedeva tanto nel merito della doglianza, quanto nel modo in cui era stata presentata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi di Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione è netta e si basa su un principio fondamentale della procedura penale: i motivi del ricorso in Cassazione devono essere una diretta conseguenza dei motivi già sottoposti alla Corte d’Appello.
Nel caso specifico, l’imputato aveva contestato in appello in modo generico ‘l’eccessività’ dell’aumento di pena per un reato di furto, poi dichiarato improcedibile per difetto di querela. Solo con il ricorso per Cassazione, questa generica lamentela era stata trasformata in una censura specifica sulla violazione dei criteri legali di commisurazione della pena. Questo cambiamento di prospettiva è stato fatale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che una questione non specificamente dedotta nei motivi di appello non può essere validamente sollevata in sede di legittimità. Una ‘generica prospettazione’ in appello non è sufficiente a ‘prenotare’ un esame più approfondito da parte della Cassazione. Il principio è che la Corte d’Appello deve essere messa in condizione di conoscere e valutare tutte le specifiche doglianze dell’imputato. Introdurre censure nuove o più dettagliate solo in Cassazione equivarrebbe a saltare un grado di giudizio, snaturando la funzione della Corte di legittimità, che è quella di controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici di merito, non di esaminare per la prima volta questioni di fatto o nuove argomentazioni legali.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Atto di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la difesa tecnica: l’atto di appello deve essere redatto con la massima precisione e completezza. Ogni potenziale violazione di legge o vizio della sentenza di primo grado deve essere articolato in motivi chiari e specifici. Affidarsi a contestazioni generiche, con l’intenzione di dettagliare meglio le proprie ragioni in un eventuale ricorso per Cassazione, è una tattica processualmente errata e controproducente. La decisione della Corte serve da monito: la specificità dei motivi di appello non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per garantire l’effettività del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla violazione dei criteri di determinazione della pena (artt. 133 e 133 bis c.p.), non era stato specificamente sollevato nei motivi di appello al giudice di secondo grado, dove era stata avanzata solo una censura generica.
È possibile presentare in Cassazione motivi nuovi o più specifici rispetto a quelli dell’appello?
No, la Corte ha chiarito che non è possibile dedurre in sede di legittimità una questione che non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello. Una contestazione generica in appello non permette di introdurre successivamente un motivo specifico in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24948 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME$ COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’illegalità della pe omessa valutazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è deducibile in di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame d una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del rico in cassazione;
considerato che con i motivi di gravame era stata contestata l’eccessività dell’aumento d pena inflitto a titolo di continuazione per il reato di furto di cui al capo A), improcedibile in sede d’appello per difetto di querela;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside9te