Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44763 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SANTA LUCIA DEL MELA il DATA_NASCITA
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MESS;1NA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato lamentando l’omesso esame di un motivo aggiunto privo di alcuna connessione con i motivi dedotti in appello e, dunque, non proponibile dagli imputati;
considerato, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, in mater di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limit necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissib soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ul ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto omette di considerare il periodo di sospensione della prescrizione indicato in sentenza (peraltro, no contestato dai ricorrenti);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico, dovendosi, al riguardo, ribadire/che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del ex art. 131-bis cod. pen. può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, anche se esclusa n giudizio di appello, in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i presupposti d applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteri accertamenti fattuali, condizioni, queste, non sussistenti nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 36 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME
sore COGNOME
Il Presidente