Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26768 Anno 2025
I’
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LATINA il 23/03/1974
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME la successiva memoria con motivi aggiunti
nonché la richiesta di remissione ad altra sezione per trattazione in pubblica udienza;
rilevato che il motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all’art. 56-628 co. 3 n.1 e 3- bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità
ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione;
che quanto dedotto con i motivi aggiunti attiene alla affermazione di osservato
responsabilità e quindi non all’unico punto (trattamento sanzionatorio) dedotto con il ricorso introduttivo, ciò che è causa di inammissibilità dei motivi aggiunti (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.