Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 487 – bis, 477, 482, 489 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione “nella parte in cui la Corte territoriale ha reputato tardivamente presentata la richiesta difensiva volta alla trattazione orale”, è manifestamente infondata in quanto:
circa il dedotto vizio motivazionale, va ricordato che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, su cui esercita il proprio controllo quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 COGNOME, Rv. 220092), deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente (né compiutamente) giustificata (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01);
circa l’error in procedendo (asseritamente consistito nella celebrazione del processo in forma cartolare invece che partecipata), va rilevata la palese insussistenza del vizio lamentato: l’imputato era stato citato a comparire dinanzi alla Corte di appello per l’udienza del 28 febbraio 2023; non era stata formulata richiesta di trattazione orale, quindi il processo si era incardinato nella forma del rito non partecipato ex art. 23 bis legge n. 176 del 2020, rito non modificabile; il rinvio dell’udienza per “incompatibilità di un consigliere” non ha rimesso in termini l’imputato per presentare successiva istanza di trattazione orale, che quindi va considerata tamquam non esset;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell’insussistenza degli elementi strutturali del reato di cui all’art. 497 – bis cod. pen., è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione della richiesta di esclusione della recidiva formulata con i motivi aggiunti, è manifestamente infondato in quanto:
la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare
mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (cfr. tra le altre Sez. 6,n. 36206 del 30/09/2020, NOME Peter, Rv. 280294 – 01);
– nella specie con l’atto di appello principale l’imputato non aveva impugnato il punto del riconoscimento della recidiva, ma soltanto quelli, diversi e distinti, de il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; il punto sulla recidiva è stato devoluto tardivamente soltanto con i motivi aggiunti (per la nozione di punto della decisione cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01);
– secondo ius receptum il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Rv. 283803 – 01);
Considerato che il quarto motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.