Patteggiamento e Sospensione Patente: Quando Serve la Motivazione?
La sospensione della patente di guida è una delle sanzioni accessorie più comuni, soprattutto nei procedimenti per reati stradali definiti con patteggiamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l’obbligo del giudice di fornire una motivazione sulla sospensione patente e sulla sua durata. La questione non è banale, poiché tocca il diritto di difesa e la comprensibilità delle decisioni giudiziarie. Con l’ordinanza n. 44582/2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, tracciando una linea netta tra i casi in cui la motivazione deve essere esplicita e quelli in cui può rimanere implicita.
I Fatti del Caso
Un automobilista, a seguito di una sentenza di patteggiamento, si vedeva applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della durata della sospensione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione, un principio cardine del nostro ordinamento processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Motivazione Sospensione Patente
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la doglianza del ricorrente non aveva alcun pregio giuridico. La Corte ha colto l’occasione per riaffermare un orientamento giurisprudenziale ormai stabile: il giudice non è sempre tenuto a fornire una spiegazione dettagliata sulla quantificazione della sanzione accessoria.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando un ricorso viene proposto “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero quando l’impugnazione è palesemente pretestuosa o priva di fondamento.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio della sufficienza della motivazione implicita. La Corte di Cassazione ha spiegato che, in tema di sospensione della patente applicata con sentenza di patteggiamento, l’obbligo di fornire una motivazione specifica e puntuale sorge solo quando la misura si discosta sensibilmente dal minimo previsto dalla legge.
In altre parole:
1. Sanzione al minimo edittale: Se il giudice applica la durata minima della sospensione, non è necessaria alcuna motivazione. La scelta del minimo è di per sé indicativa di una valutazione favorevole all’imputato.
2. Sanzione vicina al minimo: Anche quando la durata si discosta di poco dal minimo o è comunque molto più vicina al minimo che al massimo, la motivazione può restare implicita. Si presume che il giudice abbia considerato tutti gli elementi del caso e abbia optato per una sanzione mite.
3. Sanzione lontana dal minimo: Solo se il giudice decide di imporre un periodo di sospensione significativamente superiore al minimo, è tenuto a esplicitare le ragioni della sua scelta (es. gravità del fatto, precedenti dell’imputato, ecc.).
Nel caso di specie, la sanzione applicata rientrava evidentemente nelle prime due categorie, rendendo superflua una motivazione esplicita e, di conseguenza, il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la strategia processuale: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione sulla durata di una sanzione accessoria, è essenziale valutare dove si colloca tale sanzione rispetto alla forbice edittale. Se è vicina al minimo, le probabilità di successo sono quasi nulle. La seconda lezione è un monito sui rischi di un ricorso avventato: l’inammissibilità per manifesta infondatezza comporta non solo la sconfitta processuale, ma anche un esborso economico significativo, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione consolida quindi un approccio pragmatico, volto a scoraggiare ricorsi dilatori e a concentrare le risorse della giustizia su questioni giuridiche di reale spessore.
Quando il giudice deve motivare la durata della sospensione della patente in un patteggiamento?
Il giudice è tenuto a fornire una motivazione esplicita solo quando la durata della sospensione della patente si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge o è molto più vicina al massimo che al minimo.
Cosa si intende per ‘motivazione implicita’ in questo contesto?
Per motivazione implicita si intende che la scelta del giudice di applicare una sanzione pari o molto vicina al minimo legale è di per sé una giustificazione sufficiente, poiché indica una valutazione non particolarmente severa delle circostanze del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile perché ‘manifestamente infondato’?
Quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/08/1987
avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di COGNOME ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, come nel caso di specie, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024.