Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il 27/11/1945
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudic di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 01);
che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4 sui poteri integrativi del giudice dell’appello);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità, no consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pagg. 4 – 6 sulla prova degli elementi costitutivi dei reati alla luce dei verbali della G.d.F. e, in particolare, sulla verific
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ad opera di agenti qualificati, della falsità di marchi e brevetti dei beni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato e dei quali lo stesso non ha saputo giustificarne la
legittima provenienza);
osservato che l’ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo
riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato
le ragioni del dinego (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivi, anche a fronte della negativa capacità a delinquere per i precedenti
specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.