Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudic di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 01);
che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4 sui poteri integrativi del giudice dell’appello);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità, no consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pagg. 4 – 6 sulla prova degli elementi costitutivi dei reati alla luce dei verbali della G.d.F. e, in particolare, sulla verific
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ad opera di agenti qualificati, della falsità di marchi e brevetti dei beni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato e dei quali lo stesso non ha saputo giustificarne la
legittima provenienza);
osservato che l’ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo
riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato
le ragioni del dinego (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivi, anche a fronte della negativa capacità a delinquere per i precedenti
specifici);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.