Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6795 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6795 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Trieste il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. ; , cod. proc.
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 02/07/2025 la Corte di appello di Trieste in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in data 10/01/2023, che aveva assolto NOME dal reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 -bis , Codice della strada, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Il giudice di prime cure, alla luce degli esiti della consulenza di parte prodotta dal difensore, aveva ritenuto che il tempo trascorso tra il sinistro e l’esecuzione dell’alcol test, pari a circa un’ora, unitamente all’assenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, deponessero per l’insussistenza della fattispecie contestata.
La Corte territoriale, invece, valutando generica la consulenza tecnica, pur
evidenziando che al momento del sinistro il tasso alcolemico era inferiore a quello rilevato ad un’ora di distanza, ha ritenuto che superasse comunque il limite di legge contestato.
2. L’imputato , a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 530, comma 2, 533 cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU. Rileva che, a fronte di una sentenza di primo grado di assoluzione, il giudice di appello, nel riformarla, avrebbe dovuto adottare una ‘motivazione rafforzata’ , che, accanto ad una giustificata lettura alternativa delle emergenze processuali, spiegasse anche le ragioni della mancata condivisione degli argomenti addotti dal primo giudice con una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio; che, invece, la sentenza impugnata, in termini meramente assertivi e senza alcuna specifica giustificazione, ha ritenuto le valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non applicabili al caso concreto oggetto di scrutinio; che, invero, senza alcuna idoneità persuasiva viene criticato il rilievo indiziario attribuito dal giudice di primo grado alla circostanza per cui, nelle fasi successive al sinistro, il conducente del veicolo non presentava alcun sintomo dello stato di ebbrezza, tipicamente e necessariamente presente, a fronte del tasso alcolemico rilevato un’ora dopo la cessazione della guida; che, dunque, il thema probandum è stato erroneamente identificato con l’assunzione in sé e per sé di sostanze alcoliche, mentre è rappresentato dall’accertamento della esatta quantità di milligrammi di alcol per litro presente nel sangue al tempo della condotta di guida; che, peraltro, la stessa Corte territoriale ha riconosciuto espressamente che il valore della alcolemia al tempo della guida era inferiore a quello rilevato strumentalmente, mostrando in tal modo di condividere l’asse portante della pronuncia assolutoria; che, in definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce in generiche notazioni critiche di dissenso, che non dimostrano l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del giudice di prime cure con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a quella assolutoria, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione della prova scientifica. Osserva che il provvedimento impugnato incorre in una contraddizione intrinseca nella parte
in cui, per un verso, ritiene generici i risultati della consulenza tecnica versata in atti e, dunque, non applicabili al caso di specie e, per altro verso, riconosce che il tasso alcolemico al momento della guida fosse inferiore a quello rilevato dagli agenti operanti; che, inoltre, la Corte territoriale ha sviluppato il ragionamento tecnico nel caso di specie considerando proprio il delta tra i dati relativi alle due misurazioni, cioè, il valore crescente nel tempo dell’alcolemia, che costituisce uno dei principali elementi su cui si fonda la consulenza tecnica, incorrendo in una ulteriore contraddizione; che, invero, da un lato, si afferma che il dato specifico posto a fondamento della consulenza tecnica sarebbe generico e, dall’altro, si utilizza il medesimo dato per affermare che nel caso specifico la differenza tra le due misurazioni evidenzierebbe il superamento della soglia di punibilità; che illogica, poi, risulta l’affermazione secondo la quale al momento della guida il tasso alcolemico sarebbe stato inferiore a quello misurato successivamente, ma, comunque, atteso il delta, superiore alla soglia di legge contestata; che, invero, non spiega in base a quale criterio la Corte territoriale sia giunta ad una siffatta convinzione, giungendo in tal modo a creare la regola, che assume essere scientifica; che, in altri termini, risulta del tutto illogico affermare -senza un supporto tecnico idoneo a dimostrarlo -che le valutazioni scientifiche recepite dal Tribunale non siano sufficienti a raggiungere un risultato valido e nel contempo sostituirle con un criterio parascientifico privo di qualsivoglia giustificazione razionale; che, in ogni caso, vi è stato un travisamento della prova o, in alternativa, il ragionamento dei giudici di secondo grado risulta manifestamente illogico, atteso che -ipotizzando, in senso sfavorevole all’imputato, che il tasso della alcolemia avesse avuto la stessa progressione registrata tra le due misurazioni anche nella fase intercorsa tra la guida e l’accertamento proprio il delta tra i dati rilevati (1,74 g/l alle ore 22.57 e 1,79 g/l alle ore 23.08) dimostra che nello specifico caso concreto il tasso alcolemico al momento della guida era matematicamente inferiore a 1,5 g/l.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost., 121, 178, lett. c), 530, comma 2, 533 cod. proc. pen., art. 6, par. 3, lett. d), CEDU e 186, comma 2, lett. b) e c), Codice della strada, nonché omessa motivazione. Rappresenta che la sentenza impugnata viola il principio di presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, comma 2, Cost. in entrambe le forme in cui si articola, sia quale regola di trattamento, che impone che l’onere della prova gravi sul pubblico ministero, sia quale regola di giudizio, che impone che il dubbio sia sciolto a favore dell’imputato; che, invero, da un lato, pone a carico dell’imputato l’onere di chiarire i dettagli dell’assunzione di alcol, al fine di sviluppare accertamenti a riscontro e, dall’altro, pur in mancanza di un preciso accertamento del tasso
alcolemico con riferimento al momento della guida, afferma in termini apodittici che detto tasso sarebbe stato comunque corrispondente o superiore a quello di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada; che, se pure avesse voluto disattendere il risultato della consulenza tecnica, a fronte della condizione di oggettiva incertezza, avrebbe dovuto ravvisare l’ipotesi più lieve di cui alla lett. b), secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità; che, infine, vi è omessa motivazione sia in ordine alle specifiche questioni poste con la memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., sia in relazione all’istanza avanzata, ai sensi degli artt. 464 -bis e seguenti cod. proc. pen., nel giudizio di primo grado e reiterata in appello.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 -bis cod. pen., nonché omessa motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale non si è espressa sulla richiesta subordinata di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, avanzata dalla difesa nella memoria difensiva del 16/12/2022, in considerazione della mancanza della prova in ordine al superamento della soglia di 0,8 g/l, dell’incensuratezza dell’imputato, dell’intervenuto risarcimento del danno e della eliminazione di ogni conseguenza dannosa; che, dunque, sotto questo aspetto, si è in presenza di una grave lacuna motivazionale.
2.5. In data 06/06/2026, è pervenuta memoria di replica, con la quale si reiterano le doglianze avanzate con il ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. I primi due motivi -che, per essere tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente -vanno accolti, restando assorbiti i rimanenti.
Osserva, invero, il Collegio che, a fronte del ribaltamento della assoluzione intervenuta nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico di una motivazione rafforzata, che desse conto dei motivi per i quali ha ritenuto di dover dissentire dalle argomentazioni spese dal Tribunale. In proposito, va evidenziato che la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure, atteso che si è limitata ad affermare che al momento della condotta di guida l’imputato aveva un tasso alcolemico più basso, rispetto a
quello riscontrato strumentalmente circa un’ora dopo il sinistro , ma comunque superiore al limite di legge, senza, però, indicare gli elementi da cui ha desunto tale convincimento. In altri termini, benché contratta, la motivazione della sentenza di primo grado valorizza la consulenza tecnica di parte, richiamata per relationem ed il mancato riscontro di indici sintomatici dello stato di ebbrezza; la sentenza impugnata, invece, pur tenendo conto di quella consulenza, ne confuta le conclusioni con motivazione apodittica, quanto al tasso alcolemico verosimilmente esistente al momento dell ‘ incidente.
3.2. Anzi, sotto diverso profilo, il percorso motivazionale risulta anche illogico, atteso che -a fronte del dubbio avanzato dalla sentenza di primo grado (secondo la quale non è dato sapere se al momento dell ‘ incidente il tasso alcolemico avesse raggiunto i limiti della rilevanza penale superando almeno 0,8 g/l) -afferma, da un lato, che è possibile che il tasso alcolemico al momento della condotta di guida «fosse inferiore a quello rilevato» e, dall’altro, che, «atteso il delta dei dati», era certamente superiore non solo al limite della rilevanza penale, ma anche superiore a 1,5 g/l. Ed invero, la Corte territoriale si discosta dalle argomentazioni sviluppate dal consulente tecnico della difesa -il quale sostiene che, al momento del sinistro il tasso alcolemico poteva essere «intorno a 0,90 g/l» -in maniera del tutto congetturale, senza una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui ha ritenuto che il tasso alcolemico fosse comunque certamente superiore a 1,5 g/l.
3.3. Giova evidenziare che questa Corte di legittimità ha più volte avuto cura di precisare che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario -ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, cioè quelle di cui alle lett. b) e c) del l’ art. art. 186, comma 2, Codice della strada -verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277689 -01; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573 -01; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 259694 -01, in motivazione; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256191 -01, in motivazione). Orbene, in questa valutazione, nel caso di specie, un elemento è rappresentato proprio dalle conclusioni del consulente tecnico di parte, che tiene conto dell ‘ andamento della curva tra la prima e la seconda prova; un altro è rappresentato dal mancato rilevamento degli indici sintomatici dell’ebbrezza da parte degli agenti operanti .
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che nella valutazione delle emergenze probatorie dovrà
attenersi al principio di diritto sopra sintetizzato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME