Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40994 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40994 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
dalla parte civile CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN A.S. nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e RAGIONE_SOCIALE parte civile, l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
uditi:
il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile, AVV_NOTAIO COGNOME, che si riporta al ricorso presentato ne chiede l’accoglimento;
gli avvocati COGNOME e COGNOME, difensori di COGNOME, chiedono il rigetto dei ricor presentati dal Procuratore AVV_NOTAIO e dalla parte civile;
lAVV_NOTAIO per COGNOME insiste per la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte d’appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha assolto, per quanto ancora rileva: 1.1. NOME COGNOME dal delitto di bancarotta preferenziale, quale beneficiario di pagamenti apparentemente correlati a prestazioni successive al 7 novembre 2012, data di ammissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al concordato preventivo, ma, in realtà, riferibili a prestazioni antecedenti; 1.2. NOME COGNOME dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il concorso, quale extraneus, nella dissipazione realizzata attraverso l’assunzione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE propria figlia, nonostante la crisi dell’ente e l’esistenza di procedure di licenziamento del personale in atto già dalla fine degli anni novanta.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari e il difensore e procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso del Procuratore generale
Con un unico articolato motivo si lamenta assenza di motivazione per avere la Corte territoriale, con una scarna motivazione, inidonea a illustrare le ragioni delle diverse conclusioni raggiunte rispetto alla decisione di primo grado, isolato alcuni profili, trascurando di argomentare in relazione ad altri dati probatori che il Tribunale aveva posto motivatamente a base RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna.
Con riguardo alla posizione del COGNOME si osserva che la coincidenza al centesimo di euro dell’importo richiesto con le fatture riportanti una diversa data RAGIONE_SOCIALE prestazione rispetto a quello oggetto RAGIONE_SOCIALE fattura inserita nel piano di concordato in relazione a prestazioni antecedenti all’ammissione alla procedura andava considerata tenendo conto del non equivoco tenore RAGIONE_SOCIALE conversazione telefonica n. 295 del 27 novembre 2012. Con riguardo alla posizione del COGNOME, si aggiunge che, del pari, la sentenza impugnata, aveva trascurato di considerare che il pregiudizio derivante per la RAGIONE_SOCIALE dall’assunzione RAGIONE_SOCIALE figlia doveva essere correlato alle condizioni in cui l’ente versava.
4. Ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, in relazione alla posizione del COGNOME, omesso di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado, trascurando i dati fattuali menzionati sopra a proposito del ricorso del P.G.
4.1. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, anche in relazione alla posizione del COGNOME, alla luce delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, quanto alle ragioni RAGIONE_SOCIALE assunzione RAGIONE_SOCIALE figlia dell’imputato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte dei difensori del COGNOME, che hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
All’udienza del 15 settembre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Iniziando ad esaminare le articolazioni del ricorso del P.G. relative alla posizione del COGNOME e il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile, si osserva che le censure colgono nel segno, quando lamentano la mancata osservanza del canone RAGIONE_SOCIALE unitaria e non illogica valutazione degli elementi istruttori, da apprezzare, nel caso di specie, alla luce dei doveri argomentativi correlati al ribaltamento degli esiti RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado.
Partendo da questo primo profilo, si osserva che, come è stato recentemente osservato (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani; v. anche Sez. 5, n. 17095 del 16 marzo 2022, Jaouali, non massimate sul punto), la “perimetrazione dei passaggi obbligati”, da parte del giudice di appello, «involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d’appello, del principio del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, RAGIONE_SOCIALE inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, “migliore”, più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull’aspettativa che il processo si sia davvero avviciNOME alla verità, l’esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione RAGIONE_SOCIALE decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata». È per tale ragione che «il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l’intera vicenda». Il ragionamento del giudice d’appello, in altri termini, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste «un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse
dall’impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata». È stato, pertanto, affermato che «assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugNOME; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico, probatorio, giuridico – la nuova decisione assunta» (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani cit.).
Ora, nel caso di specie, la motivazione concernente la posizione del COGNOME si risolve in un frazionamento immotivato di elementi che il giudice di primo grado ha razionalmente considerato sia nella loro isolata consistenza sia nella capacità ricostruttiva dei fatti desumibile dal loro esame congiunto, tenuto conto del consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il
giudice, nell’apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).
Ed, infatti, per un verso, la coincidenza degli importi richiesti e presentati come relativi a prestazioni successive alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di concordato preventivo e gli importi relativi al contenzioso pregresso è un profilo che, per ragioni statistiche, avrebbe richiesto argomentazioni più pregnanti per sostenerne la semplice casualità, operando un attento raffronto con la natura delle prestazioni cui la pretesa si riferiva (e, infatti, il Tribunale non esamina soltanto le fatture ma considera che le attività professionali sottostanti); per altro verso, doveva necessariamente essere letto, come appunto il Tribunale ha fatto, alla luce di conversazioni che, pur intercorse tra soggetti diversi dall’imputato, riguardano proprio i compensi del COGNOME e le modalità di predisposizione RAGIONE_SOCIALE fattura. In tale contesto, il dato dell’estraneità di quest’ultimo alle conversazioni stesse non consente di comprendere che lettura, alternativa a quella fornita dal primo giudice, abbia offerto la Corte al meccanismo RAGIONE_SOCIALE “attualizzazione” dei crediti anteriori al concordato, che, come ricorda la sentenza di primo grado, era stato in generale proprio predisposto per consentire il pagamento privilegiato di crediti sorti in data anteriore alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di concordato.
Ciò posto, il vizio riscontrato, dal punto di vista penale, non può condurre ad altro che a prendere atto dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione, tenuto conto che, per il delitto di bancarotta preferenziale, al termine di sette anni e mezzo (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), decorrenti dal 14 gennaio 2014, data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione giudiziale di insolvenza, devono aggiungersi 475 giorni di sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, che conducono al 5 novembre 2022.
Ne discende che, nei confronti del COGNOME, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e procedimento rinviato, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese.
2. Sono, invece, inammissibili il ricorso ,ilel P.G., con riguardo alle articolazioni che investono la posizione del COGNOME, e il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile, per aspecificità, perché si sottraggono al confronto con l’argomento RAGIONE_SOCIALE
sentenza impugnata, secondo la quale non sarebbe emersa la prova RAGIONE_SOCIALE dissipazione, consistente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (v., ad es., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 – 0).
I ricorrenti insistono nel sostenere che la dimostrata riconducibilità dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE figlia del NOME all’atteggiamento condiscendente assunto dal padre fonderebbe il carattere dissipativo RAGIONE_SOCIALE scelta negoziale, ma non indicano alcun elemento, positivamente correlato alle risultanze processuali, dal quale si possa desumere che l’attività svolta dalla COGNOME fosse inessenziale rispetto all’attività concretamente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ne discende che le doglianze ripropongono assertive conclusioni inidonee a scalfire le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, che si confrontano, a loro volta, con un apparato motivazione del primo giudice che non affronta in termini specifici il tema RAGIONE_SOCIALE assenza di utili competenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME, svolgendo considerazioni generali di sistema.
3. Dai superiori rilievi discende che la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, nei confronti di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del predetto agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nonché RAGIONE_SOCIALE parte civile nei confronti di COGNOME NOME e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023