Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara in data 29/9/2023 ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione a diverse ipotesi di reto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990- diretta a ottenere l’autorizzazione ad avere colloqui telefonici, video e in presenza con i prossimi congiunti, a eccezione delle coimputate nel medesimo procedimento.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto il provvedimento, contenuto nell’annotazione “V°= si rigetta” apposta in calce all’istanza, sarebbe del tutto privo di motivazione.
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In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
CONSIDERTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
La doglianza è fondata.
2.1. In premessa appare opportuno ribadire che sono immediatamente ricorribili avanti a questa Corte, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, cost., i provvedimenti, non altrimenti impugnabili, incidenti sulla libertà personale, quali quelli in tema di istanze di colloquio dei detenuti ai sensi dell’art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 ord. pen., potendosi tali provvedimenti risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura custodiale cui i ristretti sono sottoposti (testuale sul punto Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, COGNOME, Rv. 283860 – 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 26592701; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264388-01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258823-01; Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250801-01).
2.2. La competenza funzionale a provvedere in ordine ai permessi di colloquio all’indagato o all’imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere compete, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al giudice che procede (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, COGNOME, Rv. 270976 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264389 – 01).
Ai fini della decisione il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e il provvedimento, anche sinteticamente, deve illustrare le ragioni sulle quali si fonda (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Milan, Rv. 265010 – 01).
2.3. Nel caso di specie il provvedimento, pure assunto dal giudice per le indagini preliminari, allo stato funzionalmente competente, è stato emesso senza acquisire il necessario parere del pubblico ministero e risulta totalmente immotivato.
La locuzione “V°= si rigetta”, apposta in calce all’istanza senza alcuna indicazione ulteriore, infatti, risulta priva di qualsivoglia riferimento a all’interlocuzione che sarebbe dovuta intercorrere con l’organo dell’accusa e non rende conto delle ragioni per le quali la richiesta è stata respinta.
2.3. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice per le indagini preliminari proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.
Così deciso il 2 febbraio 2024
Il Consigli e estensore
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Il Presidente