Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38222 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s9A-ite le conclusioni del PG y c-; ,u-euxn ott ( ›C .0 -ci›-Q i tt-9′
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Ba ha respinto la domanda di autorizzazione al lavoro introdotta da NOME COGNOME soggetto già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare (a data dal 5 aprile 2023).
1.1 La domanda si fonda sulla (documentata) disponibilità alla assunzion mostrata da NOME, sul fatto che la pena risulta già scontata per una q molto consistente (circa la metà) e sulle necessità economiche del nucl familiare.
1.2 La decisione del Magistrato di Soeveglianza, in calce alla domanda, riferimento al «tenore dell’ordinanza collegiale»
Avverso detta decisione ha proposto reclamo al Tribunale NOME COGNOME, a mezzo del difensore. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha qualificato l’atto c ricorso per cassazione, oggi in valutazione.
2.1 Nell’atto di impugnazione si evidenzia, in sintesi, che il mero richiamo, in di diniego, al tenore del provvedimento collegiale (da intendersi nel provvediment con cui è stata applicata la misura alternativa) non consente di comprendere effettive ragioni del diniego.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La motivazione non raggiunge i requisiti minimi di chiarezza, posto che compi rinvio ad una decisione emessa un anno prima, senza specificare in alcun modo l valutazioni allora espresse (in sede di applicazione della detenzione domiciliar la loro ipotetica ostatività allo svolgimento della attività lavorativa, a f mutamenti delle condizioni di fatto.
Pacifica è la ricorribilità della decisione, trattandosi di provvedimento che inci diritti soggettivi (v. Sez. I n. n.129 del 2024).
La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato d Sorveglianza di Bari.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente