Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41607 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALEdi Marsala Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento dell’11 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha rigettato l’istanza di colloqui ordinari e telefonici presentata nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, eccependo la nullità per difetto assoluto di motivazione.
In particolare, il giudice adito ha richiamato, a supporto della decisione, il parere contrario del pubblico ministero al quale ha attribuito significato decisivo ai fini del rigetto, avendo motivato la decisione solo «stante il parere del p.m.».
PoichØ nella materia in questione, il parere del pubblico ministero non ha valore vincolante, si sarebbe integrato il dedotto vizio di motivazione totalmente mancante.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve ribadirsi che «i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all’applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi). (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514 – 01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258823 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264388 – 01; Sez. 6, n.
3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 – 01, quest’ultima in fattispecie pressochØ sovrapponibile a quella qui decisa).
Nel caso di specie, il ricorso Ł fondato poichØ il provvedimento impugnato difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il giudice adito a richiamare, a supporto della decisione, il parere espresso dal pubblico ministero.
Anche a volere ammettere l’ammissibilità di una motivazione per relationem , occorre considerare che, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, a sua volta, articolato il proprio parere omettendo una qualsiasi motivazione, essendosi limitato a comunicare il proprio «parere contrario».
Da quanto esposto, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala che si conformerà al principio generale fissato dalla norma processuale sopra citata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME