Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia aggravata;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancanza della motivazione censurandone la stesura per relationem rispetto al provvedimento di primo grado, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
che, invero, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione;
che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del 9 “corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che la parte civile ha depositato tardivamente la propria memoria difensiva atteso che l’art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie
difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data di udienza;
che, pertanto, non può essere accolta l’istanza di liquidazione avanzata dalla predetta parte;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente “al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Roma 8 luglio 2024