Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indica epigrafe, ha rigettato il ricorso presentato da NOME avverso l’ordinanza del GIP pre il Tribunale di Busto Arsizio, emessa, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen, in rinnovazi analoga ordinanza del GIP presso il Tribunale di Monza, emessa in data 15 febbraio 2024.
I fatti in contestazione si riferiscono ad una serie di furti di veicoli avvenuti nei Co Origgio e di Zibido San Giacomo, contestati a tre soggetti, tra i quali COGNOME NOMENOME NOME NOME il GIP del Tribunale di Monza aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza, fondati s lettura incrociata dei dati emergenti dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dei d di tracciamento del sistema GPS installato sul veicolo in loro uso; quanto alle esigenze cautel lo stesso GIP aveva ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei re desunto dalla professionalità nella consumazione dei delitti, dalla pervicacia dimostrata nel aver manifestato alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecamere di sorveglian posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell’aver continuato a delinquere, nonostan tutti avessero percepito di essere sottoposti indagine, a seguito del ritrovamento dispositivo di tracciamento satellitare sul loro mezzo. Inoltre, l’assenza di una stabile a lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici di cui risultavano tu gravati, avevano ulteriormente avvalorato il descritto pericolo di reiterazione.
A fronte di tali elementi, la custodia in carcere era stata ritenuta unica misura adegua soddisfare le suddette esigenze, data l’insufficienza di quella degli arresti domicilia completata dall’installazione di un braccialetto elettronico, trattandosi quest’ultima di c intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del soggetto, del tutto assente n caso di specie.
Tale ordinanza veniva richiamata, per relationem, dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in sede di rinnovazione della misura, ex art. 27 cod. proc. pen. .
Il Tribunale del riesame ha confermato la suddetta ordinanza, respingendo i motivi di ricor presentati dal cautelato, afferenti alla dedotta nullità per l’assenza di un vaglio autonom parte del GIP competente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari; così ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugNOME, sia pur mediante il rinvio per relationem all’ordinanza del GIP di Monza; ha aggiunto che, in ogni caso, il GIP di Bust Arsizio si era confrontato con il quadro indiziario, con autonoma valutazione, seppur motivand succintamente; e così pure, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
NOME NOMENOME attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazion deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisi come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1 Violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606, lett. E), in relazione all’articolo 292 1, cod. proc.pen, per assenza di autonomo vaglio da parte del GIP competente.
In proposito, ha osservato che il GIP di Busto Arsizio, a fronte della richiesta del pub ministero, non ha proceduto ad una autonoma valutazione sulla gravità indiziaria, limitandosi a allegare l’ordinanza del GIP di Monza; in ciò si è discostato dalla regola contenuta nella nor indicata, diretta a scongiurare valutazioni appiattite rispetto a quelle di RAGIONE_SOCIALE organi, ra in ciò un evidente vizio di nullità.
Il vizio non sarebbe neppure saNOME dalla valutazione effettuata sulle esigenze cautelar che, in ordine logico, deve seguire quella relativa al quadro di gravità indiziaria; cosicché che il GIP di Busto Arsizio, almeno nella parte relativa alle esigenze cautelari, abbia manifes una autonoma valutazione risulterebbe irrilevante in ordine al profilo della gravità indiziari
2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito l’assenza di autonoma valutazione sulla singola posizione cautelare del ricorrente, non potendosi ritenere corretta l’argomentazione per cui custodia in carcere sarebbe stata unica misura idonea, per l’incapacità di autocontrollo cautelato, senza tuttavia aver indicato quali elementi fossero significativi del suddetto per così pure, il riferimento alla inidoneità del braccialetto elettronico ad impedire, in regime d domiciliari, la reiterazione del reato, non risulterebbe supportata da alcuna indicazion elementi concreti idonei a configurare il suddetto pericolo.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
1.1 La Corte di Cassazione ha, da tempo, precisato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvediment destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenu sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coere con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritt provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di crit eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).
Con particolare riferimento al caso della rinnovazione della misura cautelare a seguito del dichiarazione di incompetenza, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che l’art. 2 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni da
pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti pe l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare, t , facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente. Nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare “per relationem” con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero e ciò, sia in r dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, sia in ragione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2 COGNOME, Rv. 274779 – 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266557 – 01; Sez. n. 6358 del 28/01/2015, COGNOME, Rv.262576 – 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, COGNOME, Rv.250299 – 01).
Nel caso di rinnovazione della misura cautelare a seguito di dichiarazione di incompetenza, infatti, attraverso la motivazione per relationem, viene richiamato un provvedimento già emesso da un giudice, sicché si richiede solo che la motivazione adottata risulti congrua rispetto esigenze giustificative del nuovo provvedimento, il quale deve dar conto della predetta congruit
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati d Corte di Cassazione; i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico min sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, con la motivazio per relationem, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell’iter logico-g posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza d legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744).
Il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito non è inesistente né apodittico per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, risolvendosi condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Monza, la ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile, così da consentire il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento stato sostanzialmente ripreso e riportato nell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagi preliminari di Busto Arsizio.
D’altro canto, non risultano neppure prospettate le ragioni in base alle quali l’ass mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove fosse stat compiuta il risultato sarebbe stato diverso», limitandosi il ricorrente ad eccepire genericame la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice competente ex art. 27, cod. proc. pen.
2. Infondato è pure il secondo motivo.
Va premesso che il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice merito, costituenti “doppia conforme”, vale non solo per le sentenze (secondo il tradizion insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, secondo cui «Il giudice legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedi impugNOME, deve fare riferimento 6 alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integran a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/199 COGNOME, Rv. 209145;, in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003 COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 22407 Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 de 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) ma anche per le ordinanze in materia di libert personale (principio risalente a Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; in conformità Sezioni semplici successive: Sez. 6, n. 3678 de 17/11/1998, COGNOME e altro, Rv. 212685; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238903; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266765
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto un concreto ed attual pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla professionalità nella consumazione dei del dalla pervicacia dimostrata nel non aver alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecam di sorveglianza posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell’aver continuat delinquere, nonostante la percezione di essere sottoposto ad indagine, a seguito de ritrovamento del dispositivo di tracciamento satellitare sul veicolo utilizzato. Inoltre, l’as 1,- )A una stabile attività lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici ylcui gravato, avvaloravano ulteriormente il descritto pericolo di reiterazione. A fronte di tali ele non manifestamente illogica appare la motivazione secondo la quale la custodia in carcere è unica misura adeguata a soddisfare le suddette esigenze, data l’insufficienza di quella deg arresti donniciliari, pur completata dall’installazione di un braccialetto elettronico, tra quest’ultima di cautela intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del sogget del tutto assente nel caso di specie.
Il Tribunale del riesame, ha ulteriormente integrato – com’era nei suoi poteri – tale requi ricavando, con motivazione che sfugge a censure di illogicità, la particolare pregnanza del rischio di recidivanza, dalla particolare gravità dei fatti, inseriti in un più ampio programma cri certosinamente pianificato, espressivo di una qualificata caratura criminale, confermata da risultanze del certificato del casellario giudiziario che riportano numerose condanne per r contro il patrimonio, nonché per reati in tema di armi, espressivi di professionalità commissione di tali delitti. A fronte del suddetto quadro, è stata ritenuta unica misura idon custodia cautelare in carcere, data l’insufficienza di misure meno afflittive, non potendosi affidamento sulle capacità di autocontrollo dello NOME, apparendo grave il rischio che qu possa, in orario notturno, come già avvenuto in alcune delle ipotesi delittuose contesta disattendere il regime cautelare domiciliare e riprendere l’attività furtiva, non appa
nemmeno l’apposizione del cosiddetto braccialetto elettronico idonea cautela che non impedisce del tutto la possibile violazione della misura, previa rimozione dell’apparecchi allontanamento dal luogo di cautela .
Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. Deve essere disposto, inoltre, che copia presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perch provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c proc. pen.
Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente