Motivazione per relationem: la Cassazione traccia i confini
Nel processo penale, la motivazione di un provvedimento è un pilastro fondamentale. Ma cosa succede quando un giudice, per motivare la sua decisione, si limita a richiamare un’altra sentenza? Questa tecnica, nota come motivazione per relationem, è stata al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ne ha ribadito i precisi limiti di legittimità, dichiarando inammissibile un ricorso ritenuto troppo generico.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti: il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse motivato in modo insufficiente, facendo un ricorso eccessivo alla tecnica della motivazione per relationem, ovvero richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione non risiede nell’illegittimità assoluta della motivazione per relationem, ma nella genericità con cui il ricorrente l’aveva contestata. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a censurare la tecnica utilizzata dalla Corte d’Appello senza specificare in che modo e perché tale richiamo fosse andato oltre i limiti consentiti dalla giurisprudenza consolidata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i tre pilastri della motivazione per relationem
La Corte ha colto l’occasione per riepilogare le condizioni che rendono legittima la motivazione per relationem. Un giudice può validamente richiamare un altro atto del procedimento solo se sono rispettati tre requisiti fondamentali:
1. Riferimento a un Atto Legittimo: Il rinvio deve essere fatto a un atto del procedimento (come la sentenza di primo grado) la cui motivazione sia congrua e pertinente rispetto alla decisione da prendere.
2. Cognizione e Condivisione: Il giudice deve dimostrare di aver effettivamente letto, compreso e meditato le ragioni contenute nell’atto richiamato, facendole proprie e ritenendole coerenti con la propria decisione.
3. Conoscibilità dell’Atto: L’atto a cui si fa riferimento deve essere conosciuto o, quantomeno, facilmente accessibile all’interessato (l’imputato), per permettergli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e di impugnazione.
Nel caso specifico, i Giudici di appello avevano legittimamente rinviato alla sentenza di primo grado, precisando di condividerne totalmente le valutazioni sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. Il ricorso, non avendo specificato perché questo rinvio fosse errato, si è rivelato un’impugnazione generica e, quindi, inammissibile.
Un altro aspetto interessante riguarda la condanna alle spese della parte civile. La Cassazione ha escluso che il ricorrente dovesse rifondere le spese legali alla parte civile (una compagnia assicurativa), poiché quest’ultima aveva depositato una memoria con argomentazioni che andavano oltre la semplice richiesta di inammissibilità, non rispettando così le finalità del procedimento camerale semplificato.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica generica e astratta delle decisioni dei giudici di merito. Chi impugna una sentenza che utilizza la motivazione per relationem ha l’onere di argomentare in modo specifico e puntuale, dimostrando perché, nel caso concreto, siano state violate una o più delle tre condizioni di legittimità. In assenza di una critica circostanziata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Quando è considerata legittima la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale?
La motivazione per relationem è legittima a tre condizioni: 1) che faccia riferimento a un atto legittimo del procedimento con motivazione congrua; 2) che il giudice dimostri di aver preso cognizione del contenuto e di averlo ritenuto coerente con la propria decisione; 3) che l’atto di riferimento sia conosciuto o almeno ostensibile all’interessato.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto generico. Non specificava in quali termini la sentenza impugnata avesse fatto ricorso alla motivazione per relationem in maniera esorbitante dai limiti considerati legittimi dalla giurisprudenza.
L’imputato il cui ricorso è dichiarato inammissibile deve sempre pagare le spese della parte civile?
No, non sempre. In questo caso, la Corte ha escluso la condanna alla rifusione delle spese della parte civile perché quest’ultima aveva prodotto una memoria con elementi di contrasto che andavano oltre la valutazione preliminare di inammissibilità, non rispettando le finalità del meccanismo processuale specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE NOME NOME a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMENOME esamiNOME il motivo di ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione al trattamen sanzioNOMErio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lette le conclusioni scritte della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’inammissibi del ricorso e ha depositato nota spese.
Osservato che il motivo è inammissibile in quanto genericamente impegNOME nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui c considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa COGNOME.
La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione ri congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca l dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, qua non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di criti ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.
Nel caso in esame, i Giudici di appello, a fronte di censure già risolte in primo grado, hanno legittimamente rinviato alla sentenza di primo grado, quanto al trattamento sanzioNOMErio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando di condividere totalmente le valutazioni ivi contenute.
Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla COGNOME di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato vie dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consent un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarc Nella specie, deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal Collegio secondo i presuppost e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore