Motivazione per Relationem: Quando il Rinvio alla Sentenza di Primo Grado è Legittimo?
La stesura delle motivazioni di una sentenza è un pilastro del nostro sistema giudiziario, garantendo la trasparenza e la comprensibilità delle decisioni. Una tecnica spesso utilizzata è la motivazione per relationem, ovvero il rinvio alle argomentazioni di un’altra pronuncia, tipicamente quella di primo grado. Ma quando è legittimo questo rinvio? Un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10773/2024) offre un’importante chiave di lettura, stabilendo i confini tra un rinvio legittimo e una carenza di motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per essersi opposto con violenza all’azione di alcuni pubblici ufficiali. Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva reagito al tentativo degli agenti di contenerne l’aggressività divincolandosi e sferrando gomitate. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: la mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici del secondo grado si sarebbero limitati a richiamare la sentenza del primo giudice senza un reale confronto con le specifiche doglianze sollevate nell’atto di appello.
La Decisione della Corte sulla Motivazione per Relationem
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondata la censura mossa dall’imputato. Gli Ermellini hanno chiarito che, sebbene la Corte d’Appello avesse effettivamente fatto rinvio alla sentenza di primo grado, non si era trattato di un richiamo acritico o passivo. La decisione di secondo grado, infatti, conteneva un elemento aggiuntivo e cruciale che ne validava l’impianto motivazionale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra un rinvio generico e un rinvio ragionato. La Corte d’Appello, pur basandosi sulla ricostruzione del primo giudice, aveva autonomamente precisato che l’imputato aveva posto in essere una condotta violenta, specificando le modalità (divincolarsi e tirare gomitate), per opporsi al legittimo tentativo dei pubblici ufficiali di contenerne l’aggressività.
Questa precisazione, seppur sintetica, è stata considerata dalla Cassazione come una valutazione autonoma e sufficiente. Dimostra che i giudici d’appello hanno esaminato il caso e le censure mosse, aggiungendo un proprio tassello argomentativo. Non si è trattato, quindi, di una motivazione assente o apparente, ma di una motivazione concisa che, integrando quella del primo grado, rispondeva adeguatamente ai motivi di appello. Il ricorso è stato pertanto ritenuto privo di fondamento e dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: contestare una motivazione per relationem non è sufficiente se il giudice del gravame, pur richiamando la decisione precedente, dimostra di aver autonomamente valutato i punti nodali della controversia. L’aggiunta di elementi specifici, anche brevi, che confermano o precisano la ricostruzione dei fatti o la qualificazione giuridica, è sufficiente a rendere la motivazione immune da censure di nullità. Per gli avvocati, ciò significa che i motivi di appello devono essere formulati in modo tale da evidenziare vizi logici o palesi errori nella valutazione del giudice di grado inferiore, piuttosto che limitarsi a contestare l’uso della tecnica del rinvio.
È legittimo che una Corte d’Appello motivi una sentenza richiamando semplicemente quella di primo grado?
No, un semplice richiamo non è sufficiente. Come chiarito in questa ordinanza, il rinvio ‘per relationem’ è legittimo solo se la Corte d’Appello integra tale richiamo con proprie, autonome argomentazioni che dimostrino di aver esaminato e risposto, anche sinteticamente, ai motivi di appello proposti.
Cosa ha reso valida la motivazione della Corte d’Appello in questo caso specifico?
La motivazione è stata ritenuta valida perché la Corte d’Appello, oltre a richiamare la sentenza precedente, ha aggiunto una precisazione specifica sulla condotta violenta dell’imputato (divincolarsi e tirare gomitate), dimostrando così di aver svolto una propria valutazione dei fatti e delle censure sollevate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto i; ricorsb proposte nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso si contesta la mancanza di motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe richiamato le argomentazioni della sentenza impugnata senza confrontarsi con le ragioni dell’appellante;
ritenuto che la sentenza impugnata, oltre a contenere un legittimo rinvio per relationem a quella di primo grado, ha precisato che l’imputato ha tentato, con una condotta violenta (divincolandosi e tirando gomitate agli operanti) di opporsi al tentativo dei pubblici ufficiali di contenerne l’aggressività;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
a Presidente
Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore