Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24331 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il 08/09/1988
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia annullare l’ordinanza impugnata per nuovo esame con rinvio al Tribunale di La Spezia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/01/2025, il Tribunale della Spezia rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di La Spezia in data 11-16/12/2024 in relazione ai reati di cui ali artt. 416 (capo 1) e 8 d.lgs 74/2000 (capi 21 e 22).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento articolando motivi, con í quali deduce omessa motivazione in ordine ai presupposti applicativi della misura cautelare, il fumus commissi delicti ed il periculum in mora.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuta ammissibile una motivazione per relationem del provvedimento di sequestro al precedente provvedimento del 16-18/10/2024 in quanto difettavano del tutto argomentazioni espresse in ordine alla posizione del ricorrente; la carenza motivazionale del decreto genetico non poteva essere integrata dal Tribunale del riesame e, pertanto, la misura cautelare andava annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Preliminarmente, va ricordato che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (sent. n.5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano, però, anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva (tra le altre, Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004, Rv. 227095; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255) e si è precisato che anche l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 264011). Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, pur essendo precluso sia l’accertamento del
merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso
concreto, secondo il parametro del fumus,
tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti
(Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, COGNOME, Rv. 247134; Sez. 6 n. 35786 del
21/06/2012, COGNOME Rv. 254394; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME Rv.
260945; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265443). Il controllo non può, quindi, limitarsi ad una verifica meramente burocratica della
riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell’antigiuridicità penale del fatto
come contestato, tenendo conto, nell’accertamento del fumus commissí delicti
e
del perículum in mora,
degli elementi dedotti dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
3. Nella specie, il Tribunale, pur a fronte di specifiche doglianze in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo, disposto ai sensi
dell’art. 321, comma 1, cod.pen. ed alla carenza motivazionale del provvedimento genetico, ha espresso una motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare per relationem, in maniera del tutto generica, il provvedimento impugnato senza nulla argomentare in ordine al concreto contenuto motivazionale dello stesso ed alle specifiche censure difensive sollevate.
Va rammentato che, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del tribunale del riesame contenga una motivazione “per relationem” che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanific la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall’imputato (Sez.6, n. 9752 del 29/01/2014, Rv.259111 – 01).
Consegue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso il 27/05/2025