Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025
Sent. n. 1126/2025
UDIENZA
CAMERA
DI CONSIGLIO DEL 16/09/2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Grosseto il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/02/2025, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte da COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, (terzo interessato), sul rilievo della preclusione processuale determinata dalla pendenza di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dallo stesso Tribunale in data 16/1/2025.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell’ordinanza per omessa motivazione.
Argomenta che il Tribunale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso, aveva espresso una motivazione apparente in ordine alla operatività della preclusione processuale, derivante dalla pendenza di un diverso giudizio di impugnazione, con riferimento alla posizione del terzo interessato RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante; rimarca che la motivazione del Tribunale appariva condivisibile con riferimento al riesame presentato da COGNOME NOME, in proprio, afferente al sequestro per equivalente, ma era del tutto omessa in ordine al riesame proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, terzo interessato, afferente al sequestro diretto.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va osservato, in premessa, che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, COGNOME, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, COGNOME, Rv. 245093).
Nella specie, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al riesame proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, terzo interessato ed afferente al sequestro preventivo diretto operato nei confronti della predetta società.
La carenza motivazionale rilevata integra il dedotto vizio di violazione di legge ed impone, con riferimento a tale profilo, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 16/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME