Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26322 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/05/1995
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME per l’inammissibilità del primo motivo e l’annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso,-
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, emessa in data 12/12/2024 e notificata in data 19/12/2024, con la quale è stata confermata l’ordinanza impositiva dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. emessa dal Tribunale penale di Caltanissetta.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 178, lett. b) cod.proc.pen., in quanto il pubblico ministero nel suo parere-richiesta si è limitato ad indicare solo le misure di cui chiedeva l’applicazione senza esplicitare gli elementi su cui la stessa si fondava. Sebbene l’art. 291 cod. proc. pen. non fornisca direttamente univoche indicazioni, tuttavia, a parere del ricorrente, dall’art. 292 cod. proc. pen. vengono descritti i requisiti delle ordinanze con le quali il giudice dispone una misura: una struttura analoga dovrà avere la richiesta del Pubblico ministero che dovrà essere puntuale, precisa e dettagliata al fine di porre il giudice in condizioni di adottare un provvedimento non inficiato dalle cause di nullità di cui all’art. 292 cit. dovendo determinare sia il petitum che la causa petendi.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 307 cod. proc.pen. L’art. 307 c.p.p. impone una verifica sulla sussistenza delle condizioni che avevano determinato la custodia cautelare; la lacuna motivazionale dell’ordinanza del tribunale che ha applicato congiuntamente le misure cautelari emerge testualmente ove si evidenzia la seguente locuzione: “considerato, tuttavia, che le esigenze di cautela poste a fondamento della misura, tenuto conto del titolo di reato e delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, non possono dirsi venute meno”. Si omette, in tal modo, qualsiasi motivazione in ordine agli elementi da cui trarre il convincimento dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 cod.proc.pen., considerato anche il lungo periodo di detenzione cautelare sofferto (oltre 3 anni e 6 mesi).
Al riguardo il Tribunale del riesame si è limitato a far ricorso a una frase di stile: “sussistenza di attuali e pressanti esigenze cautelari desumibili dall’istruttoria compiuta”. Quindi ha omesso di compiere qualunque verifica in concreto, tant’è che non l’ha esplicitata nel provvedimento impugnato; non ha potuto esercitare il potere di integrazione motivazionale stante la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento della presunta concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene inammissibile il primo motivo e di accogliere il secondo motivo di ricorso.
Invero, il Pubblico ministero, richiesto del parere sulla applicazione delle due misure non custodiali, in luogo di quella custodiale dichiarata estinta, si è limitato ad esprimersi in senso favorevole alla declaratoria dell’inefficacia della misura custodiale in carcere, a favore dell’applicazione di due misure non custodiali. In linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte i I Collegio ritiene che se è necesaria, anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari alternative, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen., la domanda del pubblico ministero, volta all’applicazione di una diversa misura in luogo di quella dichiarata estinta, tale domanda cautelare può essere contenuta anche nel parere reso sull’istanza della difesa di dichiarazione di perdita di efficacia della misura, purché in esso si espliciti tale richiesta. (Sez. 4, n.25086 del 12/05/2021, COGNOME, Rv. 281491; Sez. 6, n. 31474 deln06/05/2003, COGNOME, Rv. 226105; Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, COGNOME,Rv. 250742; Sez. 6, n. 49144 del 06/11/2003, COGNOME, Rv. 227207).
Di conseguenza la violazione di legge evidenziata dalla difesa appare manifestamente infondata e il relativo motivo deve dichiararsi inammissibile.
GLYPH Invece, il secondo motivo coglie una lacuna del provvedimento di applicazione delle due misure non custodiali. Indubbiamente, in forza della chiara espressione legislativa, il provvedimento ex art. 307 cod. proc. pen deve contenere la verifica in positivo della persistenza delle condizioni applicabilità della misura e non un mero richiamo all’accertamento originario, dovendosi dare conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengon persistenti all’atto dell’applicazione della nuova misura (Sez. 6, n. 15736 del .3-2003).
5 . . GLYPH Al riguardo il Collegio evidenzia che per l’inciso contenuto nell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen., è consentita l’adozione di misure sostitutive solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare; esso va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l’ipotesi della permanenza, totale o parziale, delle originarie esigenze cautelari quanto l’ipotesi d sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione od anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26-2-2019, Rv. 275398). Pertanto, il giudice di merito non può limitarsi a rilevare l’avvenut decorso dei termini di fase e a disporre de plano la diversa misura cautelare gradata ma, in base all’art 307 cod. proc. pen., deve delineare ed esporre l’attual e la persistenza delle esigenze cautelari sì da legittimare la nuova e diver seppure meno grave, misura.
Nel caso di specie, il tribunale del riesame ha motivato sulle esigenze cautelari semplicemente rinviando all’ordinanza impugnata, limitandosi a spiegare che questa aveva fatto riferimento alla sussistenza di attuali e pressan esigenze cautelari desumibili dall’istruttoria compiuta con particolar riferimento all’attualità e concretezza del pericolo di fuga.
Tale affermazione appare meramente assertiva, a fronte delle doglianze sollevate in sede di appello dalla difesa, operando un generico rinvio per relationem sostanzialmente elusivo dell’obbligo motivazionale e comunque tale da non consentire di individuare quali specifici e concreti elementi emersi dall’istruttoria siano stati presi in considerazione ai fini della disamina cir permanenza delle esigenze cautelari e la valutazione delle stesse in relazione alla coerenza, congruità e proporzionalità con le due misure adottate.
Sotto tale profilo il motivo de quo coglie una obiettiva lacuna motivazionale che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata
limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari, punto che deve essere oggetto di un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta
competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore