Motivazione Misure Cautelari: Quando il Ricorso è Inammissibile
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15634 del 2024, offre un’importante lezione sulla corretta redazione dei ricorsi in materia di libertà personale. Il caso, che riguarda un uomo di novantuno anni, evidenzia i criteri di ammissibilità di un ricorso e l’importanza di una critica puntuale e argomentata della motivazione delle misure cautelari, piuttosto che una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha inizio quando il GIP del Tribunale, accogliendo solo parzialmente la richiesta della Procura, applica a un uomo di novantuno anni la misura cautelare dell’obbligo di dimora per reati legati agli stupefacenti (ex art. 73 D.P.R. 309/90). La Procura, ritenendo la misura insufficiente, propone appello e il Tribunale di secondo grado, in riforma della prima decisione, sostituisce l’obbligo di dimora con la più gravosa misura degli arresti domiciliari.
Contro questa seconda ordinanza, la difesa dell’anziano imputato propone ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso
La difesa ha contestato la decisione del Tribunale adducendo due vizi principali:
1. Violazione dell’art. 274 c.p.p.: Secondo il ricorrente, non sussistevano le esigenze cautelari necessarie per giustificare la misura. In particolare, si sosteneva che, a seguito della perquisizione e del sequestro della sostanza stupefacente, fosse venuta meno ogni possibilità di reiterazione del reato, rendendo la misura superflua.
2. Violazione dell’art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione: Il secondo motivo criticava la mancanza di una motivazione adeguata sulla necessità di applicare proprio gli arresti domiciliari. Si evidenziava l’età avanzata del soggetto (novantuno anni) e la sua presunta non abitualità allo spaccio, suggerendo che una misura meno afflittiva, come l’obbligo di firma, sarebbe stata più proporzionata.
La Decisione della Cassazione: Le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, il ricorso non si confrontava con la reale motivazione dell’ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti generici. Inoltre, la doglianza sull’esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 c.p.p. è stata giudicata ‘eccentrica’, poiché già esclusa dal Tribunale stesso. Riguardo al pericolo di reiterazione (lett. c), la Corte ha bollato l’argomentazione come ‘assertiva’ e finalizzata a una mera rivalutazione dei dati disponibili, attività preclusa in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato come l’ordinanza del Tribunale contenesse, in realtà, una specifica e analitica motivazione sulle misure cautelari e sulla scelta degli arresti domiciliari, basata su plurimi dati inspiegabilmente trascurati dal ricorrente. Il ricorso, invece di spiegare perché quella motivazione fosse viziata, si limitava a negarne l’esistenza. Anche in questo caso, la difesa ha tentato di ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio sul merito della misura da applicare, proponendo una valutazione alternativa e diversa da quella del giudice precedente, un’operazione non consentita.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione del provvedimento impugnato. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione o proporre una lettura alternativa degli elementi fattuali. È necessario, invece, un confronto serrato e specifico con le ragioni esposte dal giudice, dimostrando dove e perché la sua argomentazione sia errata o illogica. In mancanza di tale confronto, come nel caso di specie, il ricorso si risolve in un tentativo di rivalutazione del merito e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione contro una misura cautelare rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ma si limita a essere generico, assertivo o a proporre una mera rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È sufficiente affermare che è venuta meno la possibilità di commettere di nuovo il reato per ottenere la revoca di una misura?
No, secondo la Corte, una simile affermazione, se presentata in modo generico e assertivo senza un confronto con la motivazione del giudice, non è sufficiente. Il ricorso deve attaccare la logicità e la legalità del ragionamento del provvedimento impugnato, non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti.
Cosa deve fare un ricorrente per contestare efficacemente la motivazione di un’ordinanza cautelare?
Il ricorrente deve analizzare in modo puntuale la motivazione del provvedimento e spiegare le ragioni specifiche per cui essa sarebbe viziata (ad esempio, per illogicità manifesta o violazione di legge). Non può semplicemente ignorare la motivazione esistente o negarne la presenza, ma deve dimostrarne i difetti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Lampedusa e Linosa il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo, adito con atto appello dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Gip del tribunale Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero medesimo tribunale, aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME i relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90 la mis dell’obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in car accoglieva parzialmente l’appello sostituendo la misura dell’obbligo di dimora c quella degli arresti domiciliari.
(
Avverso l’ordinanza del tribunale di Palermo NOME NOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3.Contesta la violazione dell’art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Non esisterebbero i presupposti giustificativi della esigenza ex art. 274 lett. a) cod. proc. pen. come anche di quella ex art. 274 lett c) cod. proc. pen. A seguito della intervenuta perquisizione e del rinvenimento di ulteriore sostanza sarebbe venuta meno ogni possibilità di reiterazione del reato.
Con il secondo motivo deduce la vioalzione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Mancherebbe la motivazione a sostegno della necessità di applicare la misura degli arresti domiciliari. A fronte di soggetto non aduso allo spaccio, era applicabile al più la misura dell’obbligo di firma, tanto più a fronte d soggetto novantunenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile. Sia perché non si confronta con la motivazione, nonostante il noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altre sì quando difettino della necessaria c:orrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Sia perché l’esigenza cautelare ex art. 274 lett. a) cod. proc. pen. è stata esclusa dallo stesso tribunale e quindi sul punto appare eccentrico. Sia perché assertivo, circa la intervenuta assenza dei presupposti giustificativi dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod. proc pen. n >ia perché propone una mera rivalutazione dei dati disponibili, come noto inamissibile in questa sede.
Inammissibile è anche il secondo motivo. Sia perché sussiste una specifica motivazione giustificativa degli arresti domiciliari, fondata sulla analitic illustrazione di plurimi dati ( pag. 6), come tali incomprensibilmente trascurati dal ricorrente, laddove ne sostiEne l’assenza. Sia perché non spiega le ragioni per cui, a fronte di un tale provvedimento e di una correlata argomentazione vi sarebbe il vizio denunziato. Sia perché, infine, si tratta di motivo meramente
rivalutativo, proposto nel tentativo, perciò inammissibile, di escludere la configurabilità della misura contestata.
3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile, All’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euri 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle ammende. Coi deciso in Roma, il 25.01.2024