Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero-persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso ckndo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza emessa in data 31/5/2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto con cui COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali, è stato condanNOME alla pena di mesi due di reclusione, pena sospesa a termini e condizioni di legge.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali, poiché la sentenza risulta incompleta e mancante di motivazione.
La difesa rappresenta di avere richiesto copia conforme della sentenza, verificando che, dopo avere descritto il fatto storico, la motivazione, nella parte riguardante la disamina degli aspetti riguardanti la responsabilità dell’imputato, si interrompe, giungendo subito alle conclusioni e al dispositivo.
Lamenta come l’appello depositato si componesse di plurimi motivi, a cui non è stata fornita risposta; la motivazione della sentenza, in violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., risulterebbe del tutto omessa, pregiudicando un’efficace difesa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La motivazione della sentenza è graficamente mancante nella parte riguardante la disamina dei motivi di appello concernenti la responsabilità dell’imputato.
La mancanza della pag. 5 del testo impedisce di ricostruire e comprendere l’iter logico seguito dalla Corte di merito ai fini del giudizio di responsabilità per le lesioni stradali addebitate all’imputato: la sentenza è infatti incompleta e le prime 4 pagine della motivazione sono dedicate alla ricostruzione del fatto.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffirda, Rv. 234916). Il principio così espresso può essere esteso al caso dell’assenza grafica: ove, come nel presente caso, si verifichi un’assenza di motivazione, che impedisca la ricostruzione del
ragionamento a sostegno della decisione, ricorrerà un’ipotesi di nullità della sentenza .
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, che provvederà ad esaminare le doglianze difensive, colmando le lacune motivazionali rilevate.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente