Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIONE NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/ er – b, le conclusioni del PG GLYPH – n .>5.n. r GLYPH .-Z, o • iesho
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati i di cognizione, nel dispositivo del provvedimento ha rigettato l’istanza avanzata data 15 febbraio 2023 e, «per l’effetto, confermato la sentenza n. 28/22 emess (…) in data 13.01. 2022, irrevocabile il 29.05.2022, con la quale è condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.2000,00 di mult (…)».
Nel corpo della motivazione, dopo avere premesso che il contenuto dell’istanza riguardava due sentenze della quali seguiva l’indicazione, il Tribu ha fatto riferimento a una diversa istanza, questa volta inerente alla applicaz del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., cui faceva seguire le r del rigetto.
In punto di continuazione, infine, ha posto, a ragione della decisione rigetto, l’estemporaneità della condotta di furto, reato che rientra tra giudicati con le sentenze delle quali il condannato aveva chiesto il riconoscimen dell’istituto.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, e – con un unico motivo – lamenta violazione la mancanza della motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alle sentenze per le quali la difesa ha formulato istanza.
Segnala l’evidente distonia tra il contenuto della richiesta- riferentesi condanne per i reati rispettivamente di rapina, detenzione e porto illegal arma commessi il 4 maggio 2007 e di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, minaccia, lesioni, resistenza e esplosioni di ar fuoco, commessi tra il 16 agosto ed il 22 settembre del 2007 – e la motivazion in punto di rigetto della continuazione che, invece, si appunta sul diverso reat furto, cui si riferisce la natura estemporanea della deliberazione criminosa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2024 e ha chiesto l’annullam con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Com’è reso evidente dalla lettura dell’ordinanza reiettiva, riportata n parte che qui interessa in premessa del presente provvedimento, il Giudic dell’esecuzione – a fronte della richiesta di riconoscimento dell’istituto continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a separatamente giudicati in sede di cognizione, ha reso una motivazione del tut inconferente, dapprima argomentando sul tema dell’art. 78 cod. pen. (non oggetto dell’istanza), quindi respingendo l’istanza ex art. 81, cpv. cod. facendo riferimento ad un reato (il furto) non oggetto di nessuna delle sente in riferimento alle quali l’istituto è stato invocato.
La sussistenza di tale vizio impone, dunque, di annullare l’ordinanz impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.
Così deciso il 29 marzo 2024 •
Il Consigliere estensore
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Il Presidente