Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41476 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como
nel procedimento a carico di:
NOME nato a Rocca di Neto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’annullamento senza rinvio della generale NOME COGNOME, che ha chiesto sentenza impugnata;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con dispositivo letto all’udienza del 04/07/2025 il Tribunale di Como condannava NOME COGNOME perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2bis , Codice della strada.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Rappresentato il tenore del dispositivo, evidenzia che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa nei confronti di altro imputato, relativa ad un reato commesso in data e luogo diversi, con l’indicazione di testi diversi da quelli realmente escussi nel corso dell’istruttoria . Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Osserva che l’omessa motivazione, evidenziata nei termini di cui al primo motivo, determina la nullità della sentenza.
In data 30/11/2025 è pervenuta memoria difensiva con la quale il difensore di NOME COGNOME ha chiesto che la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, annulli la sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato.
I nvero, dall’esame della sentenza impugnata emerge evidente come, alla corretta indicazione delle generalità dell’imputato, del tempo e del luogo del commesso reato, segua una motivazione che riguarda un diverso procedimento penale a carico di altro imputato (tale COGNOME NOMENOME per fatti sì relativi alla stessa violazione del codice della strada, ma commessi in data e luoghi diversi rispetto a quello oggetto del presente processo (il 25/09/2021 a Villa Guardia, in luogo del 14/01/2023 a Beregazzo con Figliaro). Ebbene, la totale distonia della parte motiva rispetto alla posizione processuale dell ‘ imputato rende la pronuncia impugnata affetta da nullità radicale ai sensi dell ‘ art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Sul punto, l ‘orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, ha più volte avuto occasione di affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza che, pur riportando correttamente il nome dell ‘ imputato, rechi una motivazione relativa ad altra decisione pronunciata nei confronti di altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l ‘ errore non è emendabile con la procedura di cui all ‘ art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell ‘ intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, COGNOME, Rv. 287967 -01; Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, COGNOME, Rv. 275910 -01; Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811 – 01).
La sentenza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di
Como, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, persona fisica diversa.
Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME